(Trattato-art. 22)
                             Articolo 22 
 
                Immunita' da provvedimenti esecutivi 
 
Le proprieta' e i capitali di EUROGENDFOR e i  beni  che  sono  stati
messi a sua disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla
loro ubicazione e dal loro detentore,  saranno  immuni  da  qualsiasi
provvedimento esecutivo in vigore nel territorio delle Parti.