(Trattato-art. 23)
                             Articolo 23 
 
                            Comunicazioni 
 
1. Le Parti  adotteranno  tutte  le  opportune  misure  necessarie  a
garantire  il  regolare  flusso  delle  comunicazioni  ufficiali   di
EUROGENDFOR. 
 
2. EUROGENDFOR ha il  diritto  di  ricevere  e  trasmettere  messaggi
codificati, come pure di inviare e ricevere corrispondenza  e  plichi
ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate, che non  potranno
essere ne' aperte ne' trattenute. 
 
3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da  questa  ricevute
non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenza.