Articolo 23 Comunicazioni 1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misure necessarie a garantire il regolare flusso delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR. 2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure di inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate, che non potranno essere ne' aperte ne' trattenute. 3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenza.