(Trattato-art. 24)
                             Articolo 24 
 
                          Domicilio fiscale 
 
Per quanto concerne le imposte sul reddito  e  sulla  proprieta',  il
personale del QG permanente che elegga  la  propria  residenza  nello
  Stato ospitante, unicamente ai fini dell'adempimento dei proprio 
incarico al servizio del QG permanente,  sara'  considerato  come  se
mantenesse il proprio domicilio fiscale  nello  Stato  d'origine  che
paga lo stipendio per i servizi  svolti  per  il  QG  permanente.  Lo
stesso  trattamento  si  applichera'  anche  ai  familiari  che   non
esercitino attivita' professionali o  commerciali  all'interno  dello
Stato ospitante.