(Regolamento di polizia veterinaria- art. 38)
                              Art. 38. 
 
 
  Il prefetto, prima di concedere l'autorizzazione, fa accertare  dal
veterinario provinciale se: 
    a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al
precedente articolo; 
    b) l'esercente dispone di  adatti  mezzi  per  le  operazioni  di
pulizia, lavaggio e disinfezione presso la propria autorimessa ovvero
presso altre convenientemente attrezzata. 
  L'autorizzazione e' valevole per un anno.