Art. 38. Il prefetto, prima di concedere l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario provinciale se: a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente articolo; b) l'esercente dispone di adatti mezzi per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altre convenientemente attrezzata. L'autorizzazione e' valevole per un anno.