Art. 40. I prodotti ed avanzi animali che non hanno subito alcun trattamento possono essere trasportati alla rinfusa in carri chiusi e, ove non sia possibile, in carri aperti a condizione che il carico sia totalmente coperto con un telone imbevuto di adatta soluzione disinfettante a sua volta protetto dal normale copertone. In tale caso le ossa e le unghie che non risultano sgrassate e completamente essiccate devono essere anche irrorate con abbondante ed idonea soluzione disinfettante. Il trasporto degli animali morti, delle carni, dei prodotti ed avanzi di animali colpiti da malattie infettive deve farsi con l'osservanza di particolari cautele intese ad impedirne la diffusione.