(Regolamento di polizia veterinaria- art. 40)
                              Art. 40. 
 
 
  I prodotti ed avanzi animali che non hanno subito alcun trattamento
possono essere trasportati alla rinfusa in carri chiusi  e,  ove  non
sia possibile, in  carri  aperti  a  condizione  che  il  carico  sia
totalmente  coperto  con  un  telone  imbevuto  di  adatta  soluzione
disinfettante a sua volta protetto dal normale copertone. 
  In tale caso le ossa e le unghie  che  non  risultano  sgrassate  e
completamente essiccate devono essere anche irrorate  con  abbondante
ed idonea soluzione disinfettante. 
  Il trasporto degli animali morti,  delle  carni,  dei  prodotti  ed
avanzi di animali  colpiti  da  malattie  infettive  deve  farsi  con
l'osservanza  di  particolari  cautele   intese   ad   impedirne   la
diffusione.