(Accordo-art. 21)
                             Articolo 21 
 
  (1) Il Governo federale trasmettera' al Governo italiano tutte le 
informazioni relative alle condizioni generali di lavoro  e  di  vita
nella  Repubblica  federale,  occorrenti  al  fine  di  orientare   i
lavoratori. 
  (2) In particolare esso trasmettera' i dati indicativi concernenti 
la retribuzione media e la durata media del lavoro nei  vari  settori
produttivi,  l'ammontare  delle  ritenute  sul  salario  per   tasse,
contributi per le assicurazioni sociali e l'assicurazione  contro  la
disoccupazione, nonche' un riassunto delle principali disposizioni in
materia di previdenza sociale, di prestazioni  per  le  assicurazioni
sociali e contro la disoccupazione ed infine notizie  sui  prezzi  al
dettaglio e sul costo della vita  in  generale.  Queste  informazioni
saranno, ove necessario, completate con dati piu' recenti. 
  (3) Il Governo italiano provvedera' alla divulgazione delle 
informazioni messe a sua disposizione.