Articolo 21 (1) Il Governo federale trasmettera' al Governo italiano tutte le informazioni relative alle condizioni generali di lavoro e di vita nella Repubblica federale, occorrenti al fine di orientare i lavoratori. (2) In particolare esso trasmettera' i dati indicativi concernenti la retribuzione media e la durata media del lavoro nei vari settori produttivi, l'ammontare delle ritenute sul salario per tasse, contributi per le assicurazioni sociali e l'assicurazione contro la disoccupazione, nonche' un riassunto delle principali disposizioni in materia di previdenza sociale, di prestazioni per le assicurazioni sociali e contro la disoccupazione ed infine notizie sui prezzi al dettaglio e sul costo della vita in generale. Queste informazioni saranno, ove necessario, completate con dati piu' recenti. (3) Il Governo italiano provvedera' alla divulgazione delle informazioni messe a sua disposizione.