(Accordo-art. 22)
                             Articolo 22 
 
  Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano 
l'applicazione  di  quei  regolamenti  internazionali  che  prevedano
disposizioni in favore di un piu' libero movimento dei lavoratori fra
gli Stati europei, in quanto essi impegnino la Repubblica italiana  e
la Repubblica federale di Germania.