(Accordo-art. 23)
                             Articolo 23 
 
  Il presente Accordo entra in vigore il giorno delle firma. Esso 
rimane in vigore per un anno e sara' prorogato tacitamente di anno in
anno, salvo denunzia effettuata da uno dei due Governi al piu'  tardi
tre mesi prima della sua scadenza. 
  Fatto a Roma il 20 dicembre 1955 in doppio esemplare, in italiano e 
in tedesco. I due testi fanno egualmente fede. 
 
              Per il Governo della Repubblica italiana 
                           GAETANO MARTINO 
                   Ministro per gli Affari Esteri 
 
        Per il Governo della Repubblica Federale di Germania 
                            ANTON STORCH 
                       Ministro per il lavoro 
 
                           CLEMENS BRETANO 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                               MARTINO