(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 35)
                              Art. 35. 
                  Formazione del piano topografico. 

 
  Nei Comuni  costituiti  dopo  l'ultimo  censimento  generale  della
popolazione ed  in  quelli  che,  a  decorrere  dalla  data  di  tale
censimento,  hanno  avuto   modifiche   territoriali,   deve   essere
provveduto alla formazione del piano topografico, in conformita' alle
istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.