Art. 112. I beni comunali deggiono di regola esser dati in affitto. Nei casi pero' in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il consiglio comunale potra' ammettere la generalita' degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovra' formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un correspettivo.