(Allegato A-art. 112)
 
                              Art. 112. 
 
  I beni comunali deggiono di regola esser dati in affitto. 
 
  Nei casi pero' in  cui  lo  richieda  la  condizione  speciale  dei
luoghi, il consiglio comunale potra' ammettere la  generalita'  degli
abitanti del comune a continuare il godimento in natura del  prodotto
dei suoi beni, ma dovra' formare un regolamento  per  determinare  le
condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un correspettivo.