Art. 116. Sono obbligatorie le spese: 1.° Per l'ufficio e per l'archivio comunale; 2.° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti; 3.° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti; 4.° Per le imposte dovute dal comune; 5.° Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello provvisto da istituzioni particolari; 6.° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi; 7.° Pel pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa; 8.° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformita' delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini; 9.° Per la costruzione e mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformita' delle leggi; 10.° Pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, la' dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente; 11.° Pei cimiteri; 12.° Per l'istruzione elementare dei due sessi; 13.° Per l'illuminazione dove sia stabilita; 14.° Per la guardia nazionale; 15.° Per i registri dello stato civile; 16.° Per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo; 17.° Per le elezioni; 18.° Per le quote di concorso alle spese consorziali; 19.° Per la sala d'arresto presso la giudicatura del mandamento, e per la custodia dei ditenuti; 20.° Per la polizia locale; E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno.