(Allegato A-art. 116)
 
                              Art. 116. 
 
  Sono obbligatorie le spese: 
 
    1.° Per l'ufficio e per l'archivio comunale; 
 
    2.° Per gli stipendi del segretario e degli  altri  impiegati  ed
agenti; 
 
    3.° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti; 
 
    4.° Per le imposte dovute dal comune; 
 
    5.° Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e  levatrici  pei
poveri,  in  quanto  non  sia  a  quello  provvisto  da   istituzioni
particolari; 
 
    6.°  Per  la  conservazione  del  patrimonio   comunale   e   per
l'adempimento degli obblighi relativi; 
 
    7.° Pel pagamento dei debiti esigibili. 
 
  In caso di liti saranno stanziate nel bilancio le  somme  relative,
da tenersi in deposito fino alla decisione della causa; 
 
    8.° Per la sistemazione e  manutenzione  delle  strade  comunali,
come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le
altre opere pubbliche in conformita' delle leggi, delle convenzioni e
delle consuetudini; 
 
    9.° Per la costruzione e mantenimento dei porti, fari,  ed  altre
opere marittime in conformita' delle leggi; 
 
    10.° Pel mantenimento e  restauro  degli  edifizi  ed  acquedotti
comunali, delle vie interne e delle piazze  pubbliche,  la'  dove  le
leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente; 
 
    11.° Pei cimiteri; 
 
    12.° Per l'istruzione elementare dei due sessi; 
 
    13.° Per l'illuminazione dove sia stabilita; 
 
    14.° Per la guardia nazionale; 
 
    15.° Per i registri dello stato civile; 
 
    16.° Per l'associazione alla raccolta ufficiale  degli  atti  del
Governo; 
 
    17.° Per le elezioni; 
 
    18.° Per le quote di concorso alle spese consorziali; 
 
    19.° Per la sala d'arresto presso la giudicatura del  mandamento,
e per la custodia dei ditenuti; 
 
    20.° Per la polizia locale; 
 
  E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei  comuni
da speciali disposizioni legislative del regno.