(Allegato A-art. 128)
 
                              Art. 128. 
 
  Le alienazioni, locazioni, gli appalti di  cose  ed  opere  il  cui
valore complessivo e giustificato oltrepassa le  lire  500  si  fanno
all'asta pubblica colle forme stabilite  per  l'appalto  delle  opere
dello Stato. 
 
  Il prefetto pero'  potra'  permettere  in  via  eccezionale  che  i
contratti seguano a licitazione o trattativa privata.