Art. 128. Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato. Il prefetto pero' potra' permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.