Art. 129. Il prefetto e rispettivamente il sotto-prefetto hanno facolta' di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi. In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o piu' dei membri delegati dalla giunta municipale. Roghera' gli atti il segretario di prefettura o sottoprefettura, il quale potra' soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.