(Allegato A-art. 129)
 
                              Art. 129. 
 
  Il prefetto e rispettivamente il sotto-prefetto hanno  facolta'  di
far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di
taglio di boschi nei loro uffizi. 
 
  In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno
stipulati innanzi a loro da uno o  piu'  dei  membri  delegati  dalla
giunta municipale. 
 
  Roghera' gli atti il segretario di prefettura o sottoprefettura, il
quale potra' soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al
segretario comunale.