(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 57)
Art. 57.
Per favorire l'impianto e l'iniziale avviamento dei servizi
medico-scolastici il Ministero della sanita' ha facolta' di concedere
contributi finanziari ai comuni con popolazione inferiore ai 25.000
abitanti ed ai consorzi dei comuni.
Il contributo e' deciso dal Ministero della sanita' su domanda
documentata che gli enti interessati devono inoltrare per tramite
dell'ufficio del medico provinciale.
Nella domanda in duplice copia e in carta legale devono essere
esposte le ragioni per le quali l'ente non puo' far fronte con i
propri mezzi alla realizzazione del servizio e deve essere indicato
l'ammontare della spesa prevista e la misura del contributo
richiesto.