(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 59)
                              Art. 59. 
 
 
  Il Ministero della sanita' esaminata la documentazione  di  cui  al
precedente articolo decide  sull'accoglimento  della  domanda,  sulla
misura del contributo e sulle eventuali altre condizioni  a  garanzia
dell'ordinato impiego delle somme. 
  In caso di decisione favorevole, eroga i contributi  con  un  unico
provvedimento.