(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 56)
                              Art. 56. 

 
  Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parita' dei
diritti fra i  cittadini  dei  diversi  gruppi  linguistici  o  delle
caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza
dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in
quello provinciale di Bolzano puo' chiedere che si  voti  per  gruppi
linguistici. 
  Nel caso che la richiesta di votazione separata  non  sia  accolta,
ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il  voto
contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico  che  ha
formulato  la  richiesta,  la  maggioranza  del  gruppo  stesso  puo'
impugnare la legge dinanzi alla  Corte  costituzionale  entro  trenta
giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi  di  cui  al  precedente
comma. 
  Il ricorso non ha effetto sospensivo.