(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 72)
                              Art. 72. 
Irripetibilita' degli assegni liquidati e  casi  di  recupero  per  i
dispersi e gli scomparsi  dei  quali  sia  successivamente  accertata
                         l'esistenza in vita 
 
  Qualora, successivamente alla liquidazione  della  pensione,  venga
accertato che il militare o il civile, ritenuti dispersi o scomparsi,
siano tuttora in vita, la pensione e' revocata con determinazione del
direttore  generale  delle  pensioni  di   guerra,   da   notificarsi
all'interessato,  e  le  rate  di  pensione  corrisposte   non   sono
ripetibili salvo quanto previsto dal comma successivo. 
  Nelle ipotesi  in  cui  ai  militari  od  ai  civili,  ritenuti  in
precedenza  dispersi  o  scomparsi,  siano  da   liquidarsi   assegni
arretrati a carico dello Stato, le rate gia' corrisposte a titolo  di
pensione indiretta di guerra vengono imputate sugli assegni medesimi. 
  Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la  pensione,  sia
accertato che la morte del militare o del civile e'  avvenuta  in  un
tempo successivo a quello della presunta morte.