(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 73)
                              Art. 73. 
     Abbuono e recupero delle somme liquidate in via provvisoria 
 
  In tutti i casi in cui e' stabilita la competenza  delle  direzioni
provinciali del tesoro ad effettuare liquidazioni in via  provvisoria
e l'amministrazione centrale, in sede  di  provvedimento  definitivo,
non  confermi  le  liquidazioni  medesime  ovvero  faccia   luogo   a
liquidazione  di  un  trattamento  inferiore,  le   somme   in   piu'
corrisposte sono abbuonate, sempreche' risulti la  buona  fede  degli
interessati.