Art. 75. Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di guerra A decorrere dal 1 gennaio 1980 gli importi delle pensioni, di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, e gli importi degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, allegate al presente testo unico, sono aumentati, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo, con l'applicazione della percentuale prevista dall'art. 10, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni. La variazione percentuale di cui al precedente comma si applica, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sugli importi delle pensioni base e degli assegni di cumulo vigenti alla data del 31 dicembre 1979. La predetta variazione percentuale non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del precedente comma ne' su ogni altro assegno o indennita' spettanti, ai sensi del presente testo unico, ai titolari di pensioni di guerra. Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo di cui al presente articolo, provvedono, d'ufficio, le competenti Direzioni provinciali del tesoro.