(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 75)
                              Art. 75. 
   Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di guerra 
 
  A decorrere dal 1 gennaio 1980 gli importi delle pensioni,  di  cui
alle tabelle C, G, M, N ed S, e gli importi degli assegni  di  cumulo
di cui alla  tabella  F,  allegate  al  presente  testo  unico,  sono
aumentati, mediante l'attribuzione  di  un  assegno  aggiuntivo,  con
l'applicazione della percentuale prevista dall'art. 10, primo  comma,
della legge 3 giugno 1975, n.  160,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  La variazione percentuale di cui al precedente  comma  si  applica,
con effetto dal 1  gennaio  di  ciascun  anno,  sugli  importi  delle
pensioni base e degli assegni di cumulo  vigenti  alla  data  del  31
dicembre 1979. La predetta variazione percentuale non  compete  sugli
assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del precedente  comma  ne'  su
ogni altro assegno o indennita'  spettanti,  ai  sensi  del  presente
testo unico, ai titolari di pensioni di guerra. 
  Alla  liquidazione  dell'assegno  aggiuntivo  di  cui  al  presente
articolo, provvedono, d'ufficio, le competenti Direzioni  provinciali
del tesoro.