Art. 76. Irrilevanza dell'acquisto di una cittadinanza straniera sul diritto a trattamento pensionistico di guerra L'acquisto di una cittadinanza straniera non comporta perdita del diritto a conseguire il trattamento pensionistico di guerra o a fruire del trattamento stesso. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la decadenza dal diritto a conseguire o a fruire della pensione, assegno o indennita' di guerra per effetto dell'acquisto di cittadinanza straniera.