(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 76)
                              Art. 76. 
Irrilevanza dell'acquisto di una cittadinanza straniera sul diritto a
                 trattamento pensionistico di guerra 
 
  L'acquisto di una cittadinanza straniera non comporta  perdita  del
diritto a conseguire il  trattamento  pensionistico  di  guerra  o  a
fruire del trattamento stesso. 
  Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la decadenza  dal
diritto a conseguire o a fruire della pensione, assegno o  indennita'
di guerra per effetto dell'acquisto di cittadinanza straniera.