(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 77)
                              Art. 77. 
                Irrilevanza dei redditi pensionistici 
 
  Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennita'  di
cui al presente testo unico o a titolo di assegni per decorazioni  al
valor militare non sono in alcun modo  computabili  nel  calcolo  del
reddito  di  coloro  che  ne  fruiscono  ne'  ai  fini  fiscali   ne'
previdenziali o assistenziali ne' in alcun altro caso  nel  quale  il
reddito abbia comunque rilevanza. 
  Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni in. Legge  16  aprile
1974, n. 114.