(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 79)
                              Art. 79. 
Revisione  da  parte  del  Ministro  del  tesoro  dei   provvedimenti
                  impugnati in sede giurisdizionale 
 
  E' in facolta' del Ministro del  tesoro,  ove  gli  interessati  ne
avanzino richiesta, di procedere alla  revisione  amministrativa  dei
provvedimenti in materia di pensioni di  guerra  per  i  quali  siano
pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti. 
  Ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione o, comunque, ad
un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, il  Ministro  del
tesoro procede a nuova valutazione di tutti i presupposti in base  ai
quali e' stato emesso il provvedimento impugnato. 
  Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti,
il Ministro del tesoro provveda a revocare il  provvedimento  oggetto
del ricorso, la pensione  di  guerra  o  il  nuovo  trattamento  sono
conferiti   a   decorrere   dalla   data   in   cui   nei   confronti
dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di  legge  ed
il ricorso rimane estinto. 
  Il Ministro del  tesoro,  sentiti  i  competenti  organi,  provvede
all'emanazione di norme regolamentari  ed  alla  modifica  di  quelle
esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni  di
cui al presente articolo nella piu' ampia tutela  dei  diritti  degli
interessati.