Art. 81. Revoca e modificazione dei provvedimenti I provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati, quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica; b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita' ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennita'; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 86 che risultino non veritiere; e) non sussista piu' lo stato di inabilita' a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito. Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della liquidazione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al comitato di liquidazione, ai sensi del successivo articolo 112 e non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati gia' provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano stati gia' eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno e' necessario sempre il parere della commissione medica superiore di cui all'art. 106 previa visita diretta. A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato. Il miglioramento clinico conseguito dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non puo' mai costituire motivo di modificazioni del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni salvo quanto disposto dall'art. 20 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilita'.