(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 81)
                              Art. 81. 
              Revoca e modificazione dei provvedimenti 
 
  I provvedimenti con  i  quali  siano  stati  conferiti  pensione  o
assegni di guerra possono essere,  in  qualsiasi  tempo,  revocati  o
modificati, quando: 
    a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto
di  elementi  risultanti  dallo  stato  di  servizio   o   da   altra
documentazione acquisita agli atti della pratica; 
    b) vi sia stato errore nel  calcolo  della  pensione,  assegno  o
indennita' ovvero nell'applicazione delle  tabelle  che  stabiliscono
l'ammontare delle pensioni, assegni o indennita'; 
    c) siano stati rinvenuti documenti  nuovi  dopo  l'emissione  del
provvedimento; 
    d) la liquidazione sia stata effettuata o  il  provvedimento  sia
stato  emesso  sulla  base  di  documenti  falsi  o  sulla  base   di
dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui  all'art.  86  che
risultino non veritiere; 
    e) non sussista piu' lo stato di inabilita' a proficuo lavoro che
ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia
venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico  il  requisito
delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il
conferimento del trattamento stesso o degli assegni  sia  subordinato
al possesso di tale requisito. 
  Nei casi di revoca per  dolo,  la  soppressione  della  pensione  o
dell'assegno ha effetto dal giorno della  liquidazione;  negli  altri
casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal  giorno  della
denuncia  al  comitato  di  liquidazione,  ai  sensi  del  successivo
articolo 112 e non si fa luogo ad alcuna forma  di  addebito  per  le
somme corrisposte. 
  Agli  effetti  dell'applicazione   del   presente   articolo,   gli
interessati gia' provvisti di pensione o di assegno e  quelli  per  i
quali siano stati gia' eseguiti accertamenti sanitari potranno essere
sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi  luogo  a
revoca od a riduzione della pensione  o  dell'assegno  e'  necessario
sempre il parere della commissione medica superiore di  cui  all'art.
106 previa visita diretta. 
  A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi  alle
visite di cui al  precedente  comma  o  non  si  presenti  nel  tempo
assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non  potranno
essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato. 
  Il miglioramento clinico conseguito  dall'invalido  successivamente
all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non puo'
mai costituire motivo di modificazioni del trattamento  di  pensione,
ne' di riduzione o soppressione  di  assegni  salvo  quanto  disposto
dall'art. 20 per i casi di revoca o sospensione  del  trattamento  di
incollocabilita'.