Art. 82. Revoca e modificazione dei provvedimenti prima dell'approvazione del comitato di liquidazione I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale, possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del comitato di liquidazione quando le liquidazioni siano state effettuate per motivi che non sussistono ovvero qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma del precedente art. 81 del presente testo unico. La revoca o la modifica di cui al precedente comma, e' disposta con provvedimento del direttore generale da sottoporsi all'approvazione del comitato di liquidazione. Dopo l'avvenuta approvazione, i provvedimenti di cui al primo comma, possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalita' stabilite dagli articoli 81 e 112 del presente testo unico, salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico stesso.