(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 82)
                              Art. 82. 
Revoca e modificazione dei provvedimenti prima dell'approvazione  del
                      comitato di liquidazione 
 
  I provvedimenti di conferimento di pensione od  assegno  di  guerra
emanati dal direttore generale, possono essere revocati o  modificati
prima dell'approvazione da parte del comitato di liquidazione  quando
le liquidazioni siano state effettuate per motivi che non  sussistono
ovvero qualora ricorrano le circostanze di cui  al  primo  comma  del
precedente art. 81 del presente testo unico. 
  La revoca o la modifica di cui al precedente comma, e' disposta con
provvedimento del direttore generale da  sottoporsi  all'approvazione
del comitato di liquidazione. 
  Dopo l'avvenuta approvazione,  i  provvedimenti  di  cui  al  primo
comma, possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le
modalita' stabilite dagli articoli 81 e 112 del presente testo unico,
salvo i casi in  cui  sia  diversamente  stabilito  dal  testo  unico
stesso.