(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 83)
                              Art. 83. 
Delimitazione della responsabilita' dello Stato per danni  di  guerra
                            alle persone 
 
  Con le norme emanate in materia di pensione di guerra,  si  intende
regolato qualsiasi diritto verso lo Stato di tutti  coloro  che,  per
causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o  per  fatto  di
guerra, abbiano riportato ferite o contratto  infermita'  ovvero,  in
caso di morte, qualsiasi diritto dei  rispettivi  viventi  a  carico,
degli eredi o di terzi.