Art. 84. Preliminare pronuncia del Ministero del tesoro su domande di pensione privilegiata ordinaria per invalidita' riportate in tempo di guerra Qualora sia presentata domanda al fine di conseguire trattamento privilegiato ordinario per lesioni o infermita' che dagli atti risultino accertate durante il servizio militare prestato dal richiedente in tempo di guerra o, comunque, possano ritenersi ricollegabili al servizio stesso o ad un fatto di guerra, la pronuncia sul diritto al trattamento richiesto puo' essere emessa dall'amministrazione competente soltanto dopo che il Ministero del tesoro abbia dichiarato, con provvedimento formale, che l'infermita' o la lesione non e' dipendente da causa di guerra. Ove da parte del Ministero del tesoro si riscontri, invece, che l'infermita' o la lesione e' dipendente da causa di guerra, la domanda di cui al comma precedente si considera come presentata al fine di ottenere il trattamento pensionistico di guerra per l'emissione dei conseguenti provvedimenti. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, da parte del Ministero del tesoro viene emessa la necessaria pronuncia sulla dipendenza della invalidita' da causa di guerra anche nei casi in cui il diritto a pensione risulti prescritto perche' l'interessato ha lasciato trascorrere i termini di legge, o, comunque, tale diritto non possa dar luogo al conferimento del trattamento pensionistico di guerra per mancanza di un qualsiasi altro requisito richiesto dal presente testo unico. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui la domanda per il trattamento privilegiato ordinario sia presentata da parte dei congiunti per la morte del militare o del civile.