(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 84)
                              Art. 84. 
Preliminare pronuncia del Ministero del tesoro su domande di pensione
 privilegiata ordinaria per invalidita' riportate in tempo di guerra 
 
  Qualora sia presentata domanda al fine  di  conseguire  trattamento
privilegiato ordinario  per  lesioni  o  infermita'  che  dagli  atti
risultino  accertate  durante  il  servizio  militare  prestato   dal
richiedente  in  tempo  di  guerra  o,  comunque,  possano  ritenersi
ricollegabili al  servizio  stesso  o  ad  un  fatto  di  guerra,  la
pronuncia sul diritto al trattamento  richiesto  puo'  essere  emessa
dall'amministrazione competente soltanto dopo che  il  Ministero  del
tesoro abbia dichiarato, con provvedimento formale, che  l'infermita'
o la lesione non e' dipendente da causa di guerra. 
  Ove da parte del Ministero del tesoro  si  riscontri,  invece,  che
l'infermita' o la lesione  e'  dipendente  da  causa  di  guerra,  la
domanda di cui al comma precedente si considera  come  presentata  al
fine  di  ottenere  il  trattamento  pensionistico  di   guerra   per
l'emissione dei conseguenti provvedimenti. 
  Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, da
parte del Ministero del tesoro viene emessa la  necessaria  pronuncia
sulla dipendenza della invalidita' da causa di guerra anche nei  casi
in cui il diritto a pensione risulti prescritto perche' l'interessato
ha lasciato trascorrere i termini di legge, o, comunque, tale diritto
non possa dar luogo al conferimento del trattamento pensionistico  di
guerra per mancanza di un qualsiasi  altro  requisito  richiesto  dal
presente testo unico. 
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  nel  caso
in cui la domanda  per  il  trattamento  privilegiato  ordinario  sia
presentata da parte dei congiunti per la morte  del  militare  o  del
civile.