Art. 85. Casi di invalidita' o di morte nei quali abbiano avuto influenza concausale il servizio ordinario e quello di guerra Una stessa lesione o infermita' o la morte non possono dare contemporaneamente titolo al conferimento della pensione o assegno di guerra e di altro trattamento di privilegio eventualmente spettante in forza dell'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido o del deceduto dallo Stato o da ente pubblico. Qualora, anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico, siano stati liquidati a favore del medesimo soggetto entrambi i predetti trattamenti in quanto si sia riconosciuto che sulla invalidita' del militare o del civile o sulla morte degli stessi abbiano influito e le cause di guerra e l'attivita' svolta successivamente dagli stessi, gli interessati possono scegliere, con domanda da presentare alla Direzione generale delle pensioni di guerra entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, quale dei due trattamenti fruiti debba continuare ad essere loro corrisposto. A seguito della domanda di cui al precedente comma ovvero nel caso che sia trascorso il termine stabilito nel comma stesso senza che da parte degli interessati sia stata esercitata la facolta' di scelta ivi prevista, l'amministrazione competente provvede, ancorche' sia in proposito intervenuta decisione giurisdizionale, alla revoca del provvedimento con il quale e' stato liquidato il trattamento cui l'interessato rinuncia o, in mancanza di scelta, di quello concernente il trattamento economicamente meno favorevole per gli interessati. Ove, pur verificandosi il concorso delle due diverse cause nell'insorgere o nell'evolversi dell'invalidita' o nel decesso del militare o del civile, sia stato conferito o conservato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, un solo trattamento pensionistico, gli interessati possono chiedere, con domanda da presentarsi alla competente amministrazione entro novanta giorni dalla predetta data, che sia loro liquidato, in presenza dei requisiti prescritti dalla relativa legislazione, il trattamento piu' favorevole in luogo di quello di cui fruiscono. L'eventuale nuova liquidazione decorre dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.