(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 85)
                              Art. 85. 
Casi di invalidita' o di morte  nei  quali  abbiano  avuto  influenza
         concausale il servizio ordinario e quello di guerra 
 
  Una stessa lesione  o  infermita'  o  la  morte  non  possono  dare
contemporaneamente titolo al conferimento della pensione o assegno di
guerra e di altro trattamento di privilegio  eventualmente  spettante
in forza dell'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido  o
del deceduto dallo Stato o da ente pubblico. 
  Qualora, anteriormente all'entrata in  vigore  del  presente  testo
unico, siano stati liquidati a favore del medesimo soggetto  entrambi
i predetti trattamenti  in  quanto  si  sia  riconosciuto  che  sulla
invalidita' del militare o del civile  o  sulla  morte  degli  stessi
abbiano  influito  e  le  cause  di  guerra  e   l'attivita'   svolta
successivamente dagli stessi, gli interessati possono scegliere,  con
domanda da presentare  alla  Direzione  generale  delle  pensioni  di
guerra entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  testo  unico,  quale  dei  due  trattamenti  fruiti   debba
continuare ad essere loro corrisposto. 
  A seguito della domanda di cui al precedente comma ovvero nel  caso
che sia trascorso il termine stabilito nel comma stesso senza che  da
parte degli interessati sia stata esercitata la  facolta'  di  scelta
ivi prevista, l'amministrazione competente provvede, ancorche' sia in
proposito intervenuta  decisione  giurisdizionale,  alla  revoca  del
provvedimento con il quale e'  stato  liquidato  il  trattamento  cui
l'interessato  rinuncia  o,  in  mancanza  di   scelta,   di   quello
concernente il trattamento economicamente  meno  favorevole  per  gli
interessati. 
  Ove,  pur  verificandosi  il  concorso  delle  due  diverse   cause
nell'insorgere o nell'evolversi dell'invalidita' o  nel  decesso  del
militare  o  del  civile,   sia   stato   conferito   o   conservato,
anteriormente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  testo
unico, un solo trattamento  pensionistico,  gli  interessati  possono
chiedere, con domanda da presentarsi alla competente  amministrazione
entro novanta giorni dalla predetta data, che sia loro liquidato,  in
presenza dei requisiti prescritti  dalla  relativa  legislazione,  il
trattamento piu' favorevole in luogo di quello di cui fruiscono. 
  L'eventuale nuova liquidazione decorre dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente testo unico.