(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 86)
                              Art. 86. 
             Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
 
  Le  risultanze  anagrafiche  e  di  stato  civile  possono   essere
attestate, ai fini della liquidazione dei  trattamenti  pensionistici
di guerra, anche mediante  dichiarazione  sostitutiva  delle  normali
certificazioni. 
  Mediante  dichiarazione  possono  essere,  altresi',  attestati  la
frequenza a corsi legali  di  studi  presso  universita'  o  istituti
superiori equiparati, in tutti i casi  in  cui,  nel  concorso  degli
altri requisiti prescritti, dalla frequenza stessa derivino diritti a
termini del presente testo unico, nonche' lo stato di non occupazione
ai fini  del  conseguimento  dei  benefici  il  cui  conferimento  e'
subordinato all'esistenza di tale stato. 
  Alle dichiarazioni di cui  ai  commi  precedenti  si  applicano  le
disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
  Per comprovare l'esistenza  delle  condizioni  economiche  previste
dall'art. 70 si applicano  le  disposizioni  contenute  nell'art.  24
della legge 13 aprile 1977, n. 114.