(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 88)
                              Art. 88. 
Estensione agli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici
           assistenziali previsti per gli orfani minorenni 
 
  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni   concernenti   la
protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e  dei  figli  degli
invalidi  di  guerra,  sono  equiparati  ai  minorenni  gli  studenti
universitari fino al compimento del 28°  anno  di  eta',  purche'  si
trovino  nelle  condizioni  economiche  di  cui  all'art.  70  e  non
esplichino attivita' lavorativa.