(Regolamento di polizia mortuaria- art. 44)
                              Art. 44. 
  1.  Il  prelievo  di  parti  di  cadavere  a  scopo  di   trapianto
terapeutico anche per  quanto  concerne  l'accertamento  della  morte
segue le norme della legge 2 dicembre  1975,  n.  644,  e  successive
modificazioni. 
 
          Nota all'art. 44:
             -  Per  quel  che concerne l'accertamento della morte ai
          sensi della legge n. 644/1975, si veda la  precedente  nota
          all'art. 8.