(Allegato-art. 63)
                              Art. 63. 
 
          Elezione degli studenti negli organi dell'Ateneo 
 
    1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo  sono
eletti secondo modalita' indicate da apposito  Regolamento  approvato
dal  Senato  Accademico.  L'elezione  dei  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Senato Accademico e del Nucleo  di  valutazione,
per la cui validita' e' richiesta  la  partecipazione  di  almeno  il
dieci  per  cento  degli  aventi   diritto,   avviene   con   sistema
proporzionale sulla base di liste concorrenti di Ateneo. 
    2. Il mandato degli studenti negli organi dell'Ateneo e'  di  due
anni, a decorrere dalla data di proclamazione  degli  eletti,  ed  e'
rinnovabile una sola volta. 
    3. L'elettorato passivo e' attribuito agli studenti iscritti  per
la prima volta e non oltre il primo anno  fuori  corso  ai  corsi  di
laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'.