(Allegato-art. 65)
                              Art. 65. 
 
                       Modifiche dello Statuto 
 
    1.  Le  modifiche  dello  Statuto  sono  deliberate  dal   Senato
Accademico,   previo   parere    favorevole    del    Consiglio    di
Amministrazione, in  entrambi  i  casi  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti. 
    2. Le modifiche  dello  Statuto  sono  emanate  con  decreto  del
Rettore secondo le procedure previste  dalla  normativa  vigente.  Le
modifiche entrano in vigore il quindicesimo  giorno  successivo  alla
loro pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto nel decreto di emanazione.