Art. 25. 1. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. 2. Ha le competenze e i poteri riservati ai membri degli organismi decisionali della BCE previsti dal Trattato e dallo statuto del SEBC. 3. Dispone, sentito il Direttorio, le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali. 4. Sottopone al Consiglio superiore le proposte di decisione e fornisce al medesimo le informazioni previste dall'art. 19. 5. Al Governatore e' rimesso tutto quanto nella legge o nel presente statuto non e' espressamente riservato al Consiglio superiore o al Direttorio.