(Statuto-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
    1. Il Governatore rappresenta la  Banca  d'Italia  di  fronte  ai
terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. 
    2. Ha  le  competenze  e  i  poteri  riservati  ai  membri  degli
organismi decisionali della BCE previsti dal Trattato e dallo statuto
del SEBC. 
    3. Dispone, sentito il Direttorio, le nomine, le  promozioni,  le
assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di  grado
superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali. 
    4. Sottopone al Consiglio superiore le proposte  di  decisione  e
fornisce al medesimo le informazioni previste dall'art. 19. 
    5. Al Governatore e' rimesso  tutto  quanto  nella  legge  o  nel
presente  statuto  non  e'  espressamente  riservato   al   Consiglio
superiore o al Direttorio.