(Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
 
 
Accordo nazionale per la regolamentazione  del  diritto  di  sciopero
  nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria  ed  altre
  professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) 
 
                               Art. 1. 
 
 
                  Campo di applicazione e finalita' 
 
    1. Il presente Accordo  e'  applicato  a  tutti  gli  specialisti
ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari  in  rapporto  di
convenzionamento con il S.S.N. operanti  secondo  le  previsioni  del
vigente ACN. 
    2. Le clausole  del  presente  Accordo  attuano  le  disposizioni
contenute nella legge 12 giugno  1990  n.  146,  come  modificata  ed
integrata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83 e successive modificazioni
ed integrazioni, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali,
indicando  i  livelli  minimi  essenziali  di  assistenza   sanitaria
territoriale  e  fissando  i  criteri  per  la   determinazione   dei
contingenti di personale convenzionato tenuti a garantirli. 
    3.  Il  presente   Accordo   indica   tempi   e   modalita'   per
l'espletamento delle procedure di conciliazione e di raffreddamento. 
    4. Le clausole del presente  Accordo  si  applicano  alle  azioni
sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative
e contrattuali, sia a livello  nazionale  che  decentrato.  Tutte  le
disposizioni in tema di preavviso e di durata non si applicano  nelle
vertenze   relative   alla   difesa   dei   valori   e    dell'ordine
costituzionale, per gravi  eventi  lesivi  dell'incolumita'  e  della
sicurezza dei lavoratori. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                     Servizi pubblici essenziali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12  giugno  1990  n.
146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11  aprile  2000
n. 83, i servizi pubblici da considerare  essenziali  nella  presente
area negoziale sono i seguenti: 
    a) specialistica ambulatoriale e odontoiatria; 
    b) veterinaria; 
    c)  attivita'  sanitarie  ambulatoriali  prestate   da   biologi,
psicologi e chimici. 
    2. Nell'ambito dei servizi essenziali del comma 1  e'  garantita,
per ogni settore, nelle forme e nelle modalita' di cui al  successivo
art. 3, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili  per
assicurare il rispetto dei valori e  dei  diritti  costituzionalmente
tutelati: 
    a)  specialistica  ambulatoriale  e   odontoiatria:   visite   in
assistenza programmata  a  pazienti  terminali;  prestazioni  urgenti
nelle residenze protette; attivita' previste nei piani di  protezione
civile; ulteriori  prestazioni  definite  nell'ambito  degli  accordi
regionali; 
    b) veterinaria: vigilanza e controllo, ove non dilazionabili,  in
presenza o sospetto di tossico  infezioni  relative  ad  alimenti  di
origine animale; vigilanza ed interventi urgenti in caso di  malattie
infettive e di  zoonosi;  controllo,  ove  non  dilazionabile,  degli
animali morsicatori ai fini della profilassi  antirabbica,  ispezione
veterinaria degli animali morti in pericolo  di  vita  e  conseguente
macellazione di urgenza; approvvigionamento carni agli ospedali, case
di cura ed istituti  convenzionati,  nonche'  residenze  protette  ed
assistite;  attivita'  connesse  alla  emanazione  di   provvedimenti
contingibili ed urgenti; attivita' previste nei piani  di  protezione
civile; 
    c)  attivita'  sanitarie  ambulatoriali  prestate   da   biologi,
psicologi e chimici:  prestazioni  indispensabili,  indifferibili  ed
urgenti connesse al supporto attivo delle prestazioni specialistiche,
diagnostiche e di laboratorio; referti,  denunce,  certificazioni  ed
attivita' connesse alla emanazione di provvedimenti  contingibili  ed
urgenti;  controllo  per  la  prevenzione  dei  rischi  ambientali  e
vigilanza, nei casi di  urgenza,  sugli  alimenti  e  sulle  bevande;
attivita' previste nei piani di protezione civile. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                      Contingenti di personale 
 
    1. In conformita' agli accordi di  cui  al  comma  successivo  le
Aziende individuano, in occasione degli scioperi  nei  settori  della
specialistica ambulatoriale e odontoiatria, della veterinaria e delle
altre professionalita' sanitarie  (biologi,  chimici,  psicologi),  i
nominativi   degli   specialisti    ambulatoriali,    veterinari    o
professionisti tenuti alle prestazioni  indispensabili  ed  esonerati
dallo sciopero stesso, comunicando cinque giorni prima della data  di
effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi  nei  contingenti,
alle organizzazioni sindacali locali ed ai  singoli  interessati.  Lo
specialista ambulatoriale, veterinario o  professionista  individuato
ha il diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore successive alla
ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire  allo  sciopero
chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. 
    2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  Accordo
sono  stabiliti,  con  appositi  protocolli  di  intesa   a   livello
decentrato, i criteri per la determinazione di contingenti di  medici
e di professionisti da esonerare  dalla  partecipazione  a  eventuali
scioperi di categoria al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle
prestazioni di cui all'art. 2 del presente Accordo,  nonche'  per  la
loro distribuzione territoriale. 
 
                               Art. 4. 
 
 
              Modalita' di effettuazione degli scioperi 
 
    1. Le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di  sciopero
che coinvolgono i servizi di cui  all'art.  2  sono  tenute  a  darne
comunicazione alle Aziende ed enti interessati con un  preavviso  non
inferiore  a  10  giorni  precisando,  in  particolare,   la   durata
dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto
in precedenza, le rappresentanze sindacali devono darne comunicazione
alle predette amministrazioni almeno 5 giorni prima. 
    2.  Le  rappresentanze  sindacali  che  proclamano  sciopero,   a
prescindere dall'ambito territoriale di proclamazione  dello  stesso,
informano con la stessa tempistica di  cui  al  precedente  comma  la
«Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo  sciopero
nei servizi pubblici essenziali». 
    3. La proclamazione degli scioperi relativi a vertenze  nazionali
vanno comunicati: al  Ministero  della  salute,  al  Ministero  degli
interni, alla Presidenza della Conferenza delle Regioni e a  tutti  i
Presidenti di Regione e  i  Presidenti  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze in
ambiti regionali vanno comunicati al Presidente della Regione o della
Provincia Autonoma, all'Assessore alla Sanita', a  tutti  i  Prefetti
delle province della Regione; la proclamazione di scioperi relativi a
vertenze a livello di Azienda va comunicata  all'Assessore  regionale
alla Sanita',  al  Direttore  Generale  dell'Azienda  e  al  Prefetto
competente per territorio. Nei casi in  cui  lo  sciopero  incida  su
servizi resi all'utenza, le Regioni ed enti interessati sono tenute a
trasmettere agli  organi  di  stampa  ed  alle  reti  radiotelevisive
pubbliche e private  di  maggiore  diffusione  nell'area  interessata
dallo sciopero  una  comunicazione  circa  i  tempi  e  le  modalita'
dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle
stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di  revoca,  sospensione  o
rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9. 
    4. Le rappresentanze sindacali  comunicano  alle  amministrazioni
interessate la durata  delle  azioni  di  sciopero  come  di  seguito
elencate: 
    a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non  potra'
superare, la durata massima di 24  (ventiquattro)  ore  continuative,
anche per quei comparti  organizzati  per  turni.  In  ogni  caso  lo
sciopero non potra' essere a ridosso di giorni festivi; 
    b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza  non
supereranno le 48 (quarantotto) ore  consecutive.  Nel  caso  in  cui
dovessero essere previsti a  ridosso  dei  giorni  festivi,  la  loro
durata non potra' comunque superare le 24 ore; 
    c) gli  scioperi  orari  della  durata  inferiore  ad  un  giorno
lavorativo si svolgeranno in un unico e continuo periodo,  all'inizio
o alla fine di ciascun  turno,  secondo  l'articolazione  dell'orario
previsto nell'unita' operativa di riferimento; 
    d) l'area funzionale minima per proclamare uno sciopero e' quella
della singola Azienda o Ente del SSN.  Sono  altresi'  escluse  forme
surrettizie  di  sciopero  quali  le  assemblee  permanenti  o  forme
improprie di astensione dal lavoro; 
    e) nel caso in cui l'astensione collettiva si svolga con forme di
sciopero «virtuale» che prevedano la regolare prestazione lavorativa,
e' trattenuta una quota pari al 50%  della  retribuzione  commisurata
alla durata dell'astensione programmata. Tale trattenuta e' destinata
a finalita' sociali indicate dall'organizzazione sindacale che indice
l'azione di sciopero  la  quale  ne  dara'  comunicazione  all'utenza
attraverso gli organi di stampa; 
    f) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della  stessa  che
di altre organizzazioni sindacali, incidenti  sullo  stesso  servizio
finale e sullo stesso  bacino  di  utenza,  l'intervallo  minimo  tra
l'effettuazione di un'azione di sciopero  e  la  proclamazione  della
successiva e'  fissato  in  quarantotto  ore,  alle  quali  segue  il
preavviso di cui al comma 1. 
    5. Le azioni di sciopero non saranno effettuate: 
    nel mese di agosto; 
    nei cinque giorni  che  precedono  e  che  seguono  consultazioni
elettorali europee, nazionali e referendarie; 
    nei cinque giorni  che  precedono  e  che  seguono  consultazioni
elettorali regionali e comunali, per i singoli ambiti; 
    nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; 
    nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente  la  Pasqua  al  martedi'
successivo. 
    6. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare  gravita'  o
di  calamita'  naturali  gli   scioperi   dichiarati   si   intendono
immediatamente sospesi. 
    7. L'adesione all'agitazione sindacale comporta la trattenuta del
trattamento  economico  relativo  all'intero  periodo  di  astensione
dall'attivita' convenzionale. 
    8. La trattenuta prevista dal  precedente  comma  7  deve  essere
effettuate dalla Azienda o dall'Ente di competenza entro i 90  giorni
successivi al termine della agitazione sindacale medesima. 
 
                               Art. 5. 
 
 
             Procedure di raffreddamento e conciliazione 
 
    1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che  possa
portare alla proclamazione di  uno  sciopero,  vengono  espletate  le
procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. 
    2. I soggetti incaricati di svolger le procedure di conciliazione
sono: 
    a) in caso  di  conflitto  sindacale  di  rilievo  nazionale,  il
Ministero del lavoro; 
    b) in caso di conflitto di livello  regionale,  il  Prefetto  del
Capoluogo di Regione; 
    c) in caso di  conflitto  sindacale  a  livello  di  Azienda,  il
Prefetto del Capoluogo di Provincia competente. 
    3. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero  del  lavoro,
entro  un  termine  di  tre  giorni   lavorativi   decorrente   dalla
comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni  e  gli  obiettivi
della  formale  proclamazione  dello  stato  di  agitazione  e  della
richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti
in controversia, al fine di tentare la conciliazione  del  conflitto.
Il medesimo Ministero puo' chiedere alle organizzazioni  sindacali  e
ai soggetti pubblici coinvolti  notizie  e  chiarimenti  per  l'utile
conduzione  del  tentativo  di  conciliazione;  il   tentativo   deve
esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre  giorni  lavorativi  dalla
apertura del confronto, decorso il quale il  tentativo  si  considera
comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2,  comma  2,
della legge 12 giugno 1990 n. 146, come  modificata  dalla  legge  11
aprile 2000 n. 83. 
    4.  Con  le  stesse  procedure  e  modalita'  di  cui  al   comma
precedente, nel caso  di  controversie  regionali  e  di  Azienda,  i
soggetti di cui alle lettere b) e c)  del  comma  2  provvedono  alla
convocazione  delle  parti  per  l'espletamento  del   tentativo   di
conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo
deve  esaurirsi  entro   l'ulteriore   termine   di   cinque   giorni
dall'apertura del confronto. 
    5. Il tentativo si considera altresi' esplicato ove i soggetti di
cui al comma 2  non  abbiano  provveduto  a  convocare  le  parti  in
controversia entro il termine  stabilito  per  la  convocazione,  che
decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione  dello  stato
di agitazione. 
    6. Il periodo della procedura conciliativa di cui al comma  3  ha
una durata complessivamente non superiore  a  sei  giorni  lavorativi
dalla formale proclamazione dello stato  di  agitazione;  quello  del
comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. 
    7. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto
verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla Commissione di
Garanzia. Se la conciliazione riesce,  il  verbale  dovra'  contenere
l'espressa  dichiarazione  di  revoca  dello  stato   di   agitazione
proclamato che non costituisce forma sleale di  azione  sindacale  ai
sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990 n.  146,  come
modificata dalla legge 11  aprile  2000  n.  83.  In  caso  di  esito
negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato
accordo e le parti si  riterranno  libere  di  procedere  secondo  le
consuete forme sindacali  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni
legislative e contrattuali. 
    8.  Le  revoche,  le  sospensioni  ed  i  rinvii  dello  sciopero
proclamato  non  costituiscono  forme  sleali  di  azione  sindacale,
qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della  legge
12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000  n.
83 o nel caso di oggettivi elementi di novita' nella posizione  della
controparte datoriale. 
    9. Fino al completo esaurimento, in tutte  le  loro  fasi,  delle
procedure sopra individuate, le parti  non  intraprendono  iniziative
unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie
oggetto della controversia. 
    10. In  caso  di  proclamazione  di  una  seconda  iniziativa  di
sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo
soggetto, e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca
della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di
reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.  Tale  termine  e'
fissato in 120  giorni,  esclusi  i  periodi  di  franchigia  di  cui
all'art. 4, comma 5. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                            Comunicazioni 
 
    Le Aziende o gli Enti del SSN  sono  tenute  a  rendere  pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno  partecipato  allo
sciopero, la  durata  dello  stesso  e  la  misura  delle  trattenute
effettuate secondo la disciplina vigente. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                              Sanzioni 
 
    In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla  legge  12
giugno 1990 n. 146 e della legge 11 aprile 2000 n.  83  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  di  quelle  contenute  nel
presente accordo, si applicano gli articoli  4  e  6  delle  predette
leggi. 
 
                                ----