Art. 43. Misure di coordinamento interregionale 1. La Provincia autonoma di Bolzano esercita le funzioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 secondo il principio della leale collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto, promuovendo con esse appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ai sensi delle altre norme vigenti, finalizzati alla regolazione di aspetti procedurali di coordinamento e di ogni altro aspetto gestionale afferente la derivazione. In particolare, le predette forme di collaborazione hanno ad oggetto la tutela dell'ambiente e del patrimonio idrico, nonche' degli interessi e della sicurezza delle popolazioni coinvolte, con riferimento agli aspetti tecnico-gestionali, patrimoniali e finanziari nonche' di vigilanza e di salvaguardia dei titoli a derivare situati nei diversi territori e connessi con l'utilizzazione delle acque pubbliche e sono dirette a garantire l'unitarieta' dell'azione amministrativa e l'armonizzazione degli interessi espressi dai territori sui quali incide la derivazione. 2. La Provincia autonoma di Bolzano esercita, in osservanza del principio della leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e delle modalita' indicate al precedente comma, le funzioni a essa riservate in materia di concessioni di derivazioni di acque, qualora: le derivazioni incidano significativamente sul regime dei corpi idrici, dei bacini e dei laghi a carattere interregionale o a carattere interprovinciale; per il bacino del rio Novella, Pescara e del fiume Adige la significativita' va definita di concerto con la Provincia autonoma di Trento; i medesimi corpi idrici, bacini e laghi a carattere interregionale siano interessati da molteplici utilizzazioni, anche a scopo potabile, o richiedano speciali misure di regolazione dei livelli di invaso o di ricambio dei volumi idrici o altre particolari azioni di controllo e di salvaguardia, anche ambientali; le aree di salvaguardia delle derivazioni ad uso potabile per l'alimentazione di acquedotti pubblici situati nel territorio della Provincia di Bolzano, interessino anche il territorio della provincia o delle regioni confinati; questa disposizione vale anche, secondo il criterio della reciprocita', quando le aree di salvaguardia delle derivazioni ad uso potabile per l'alimentazione di acquedotti pubblici situate nel territorio della provincia o regione confinante interessino il territorio della Provincia di Bolzano. 3. Gli accordi di collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto possono prevedere il supporto tecnico, a favore della regione e delle province autonome interessate, dell'Autorita' di Bacino Nazionale del Fiume Adige e dell'Autorita' di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, nonche' l'esercizio coordinato delle attivita' tecnico-scientifiche e di controllo delle rispettive agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente. 4. Qualora siano approvati progetti di opere idrauliche o di opere di derivazione che comportino importanti ripercussioni chiaramente individuabili sul regime dei corpi idrici al di fuori del proprio territorio provinciale o regionale, e' acquisito il parere dell'Autorita' di bacino nazionale competente e della Provincia autonoma di Trento e viene sentita la regione sui cui corpi idrici possono verificarsi tali ripercussioni. Esse si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto; decorso tale termine la Provincia autonoma di Bolzano procede in ogni caso alla conclusione del relativo procedimento anche in assenza del parere richiesto. Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso di progetti approvati dalla Provincia autonoma di Bolzano prima della data di entrata in vigore del presente Piano. 5. Entro due anni dall'approvazione del presente piano, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Veneto stipulano accordi, tenuto conto dei pareri delle Autorita' di bacino competenti, per fronteggiare stati di emergenza dovuti a fenomeni di siccita', di piena o di inquinamento delle risorse idriche. Qualora ne ricorrano le condizioni, tali accordi sono definiti anche di concerto con le competenti autorita' idrauliche e di protezione civile. 6. Qualora la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico nei territori non ricadenti nell'ambito della Provincia di Bolzano richieda la realizzazione di interventi strutturali e non nel territorio dell'Alto Adige, l'Autorita' di Bacino Nazionale del Fiume Adige o l'Autorita' di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e la Provincia autonoma di Trento propongono, richiedendo la relativa modifica del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, l'inserimento degli interventi nei programmi pluriennali e annuali della Provincia autonoma di Bolzano per la realizzazione di opere di difesa idrogeologica.