(Allegato-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
               Misure di coordinamento interregionale 
 
    1. La Provincia autonoma di Bolzano esercita le funzioni  di  cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  381/1974
secondo il principio della  leale  collaborazione  con  la  Provincia
autonoma di Trento e la Regione Veneto, promuovendo con esse appositi
accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
ovvero  ai  sensi  delle  altre  norme  vigenti,   finalizzati   alla
regolazione di aspetti procedurali di coordinamento e di  ogni  altro
aspetto gestionale  afferente  la  derivazione.  In  particolare,  le
predette  forme  di  collaborazione  hanno  ad  oggetto   la   tutela
dell'ambiente e del patrimonio  idrico,  nonche'  degli  interessi  e
della sicurezza delle popolazioni  coinvolte,  con  riferimento  agli
aspetti tecnico-gestionali,  patrimoniali  e  finanziari  nonche'  di
vigilanza e di salvaguardia dei titoli a derivare situati nei diversi
territori e connessi con l'utilizzazione delle acque pubbliche e sono
dirette  a  garantire  l'unitarieta'  dell'azione  amministrativa   e
l'armonizzazione degli interessi espressi  dai  territori  sui  quali
incide la derivazione. 
    2. La Provincia autonoma di Bolzano esercita, in  osservanza  del
principio della leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni  e
delle modalita' indicate al precedente  comma,  le  funzioni  a  essa
riservate in materia di concessioni di derivazioni di acque, qualora: 
    le derivazioni incidano significativamente sul regime  dei  corpi
idrici, dei bacini  e  dei  laghi  a  carattere  interregionale  o  a
carattere interprovinciale; per il bacino del rio Novella, Pescara  e
del fiume Adige la significativita' va definita di  concerto  con  la
Provincia autonoma di Trento; 
    i  medesimi  corpi   idrici,   bacini   e   laghi   a   carattere
interregionale siano interessati da molteplici utilizzazioni, anche a
scopo potabile, o  richiedano  speciali  misure  di  regolazione  dei
livelli di invaso o di ricambio dei volumi idrici o altre particolari
azioni di controllo e di salvaguardia, anche ambientali; 
    le aree di salvaguardia delle derivazioni  ad  uso  potabile  per
l'alimentazione di acquedotti pubblici situati nel  territorio  della
Provincia di Bolzano, interessino anche il territorio della provincia
o delle regioni confinati; questa disposizione vale anche, secondo il
criterio della reciprocita', quando le  aree  di  salvaguardia  delle
derivazioni  ad  uso  potabile  per  l'alimentazione  di   acquedotti
pubblici situate nel territorio della provincia o regione  confinante
interessino il territorio della Provincia di Bolzano. 
    3. Gli accordi di collaborazione con  la  Provincia  autonoma  di
Trento e la Regione Veneto possono prevedere il supporto  tecnico,  a
favore  della  regione  e  delle   province   autonome   interessate,
dell'Autorita' di Bacino Nazionale del Fiume Adige  e  dell'Autorita'
di  Bacino  dei  fiumi  Isonzo,   Tagliamento,   Livenza,   Piave   e
Brenta-Bacchiglione, nonche' l'esercizio coordinato  delle  attivita'
tecnico-scientifiche  e  di  controllo   delle   rispettive   agenzie
provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente. 
    4. Qualora siano approvati progetti  di  opere  idrauliche  o  di
opere  di  derivazione  che   comportino   importanti   ripercussioni
chiaramente individuabili sul regime dei corpi idrici al di fuori del
proprio territorio provinciale o regionale, e'  acquisito  il  parere
dell'Autorita' di  bacino  nazionale  competente  e  della  Provincia
autonoma di Trento e viene sentita la regione sui  cui  corpi  idrici
possono verificarsi  tali  ripercussioni.  Esse  si  esprimono  entro
sessanta giorni dal ricevimento della proposta di  progetto;  decorso
tale termine la Provincia autonoma di Bolzano procede  in  ogni  caso
alla conclusione del  relativo  procedimento  anche  in  assenza  del
parere richiesto. Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso
di progetti approvati dalla Provincia autonoma di Bolzano prima della
data di entrata in vigore del presente Piano. 
    5. Entro  due  anni  dall'approvazione  del  presente  piano,  le
Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  la  Regione  Veneto
stipulano accordi, tenuto conto dei pareri delle Autorita' di  bacino
competenti, per fronteggiare stati di emergenza dovuti a fenomeni  di
siccita', di piena o di inquinamento delle risorse  idriche.  Qualora
ne ricorrano le condizioni,  tali  accordi  sono  definiti  anche  di
concerto con le  competenti  autorita'  idrauliche  e  di  protezione
civile. 
    6.  Qualora  la  messa  in  sicurezza  delle   aree   a   rischio
idrogeologico nei territori non ricadenti nell'ambito della Provincia
di Bolzano richieda la realizzazione di interventi strutturali e  non
nel territorio dell'Alto Adige, l'Autorita' di Bacino  Nazionale  del
Fiume Adige o l'Autorita' di Bacino dei  fiumi  Isonzo,  Tagliamento,
Livenza, Piave e  Brenta-Bacchiglione  e  la  Provincia  autonoma  di
Trento  propongono,  richiedendo  la  relativa  modifica  del   Piano
generale per  l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche  o  del  Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico, l'inserimento degli  interventi
nei programmi pluriennali  e  annuali  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano per la realizzazione di opere di difesa idrogeologica.