(Protocollo aggiuntivo)
               PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE 
              TRA LA REPUBBLICA   ITALIANA E LA ROMANIA 
           PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI 
       IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI 
 
    All'atto della firma della Convenzione conclusa in  data  odierna
tra la Repubblica  italiana  e  la  Romania  per  evitare  le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul  reddito  e  per  prevenire  le
evasioni  fiscali,  i  sottoscritti  hanno  concordato  le   seguenti
disposizioni  supplementari  che  formano  parte   integrante   della
Convenzione. 
    Resta inteso che: 
    1. Con riferimento all'art. 7, comma 3, per "spese sostenute  per
gli  scopi  perseguiti  dalla  stessa  stabile   organizzazione"   si
intendono le spese direttamente connesse  con  l'attivita'  di  detta
stabile organizzazione. 
    2.   Con   riferimento   all'art.   8,   gli   utili    derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o  di  aeromobili
comprendono: 
      (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo  nudo  di  navi  o
aeromobili utilizzati in traffico internazionale; 
      (b)  gli  utili  derivanti  dall'impiego  o  dal  noleggio   di
contenitori qualora essi costituiscano utili occasionali e  secondari
rispetto  agli  altri  utili  derivanti  dall'esercizio  in  traffico
internazionale di navi o di aeromobili. 
    3. Con riferimento all'art. 10, le disposizioni del  comma  2  di
questo articolo non si applicano ai dividendi pagati da una  societa'
residente  di  uno  Stato  contraente  ad  una   societa'   residente
dell'altro Stato contraente,  sui  quali  non  e'  prelevata  nessuna
imposta da parte dello Stato di cui la societa' che paga i  dividendi
e' residente, in conformita'  con  le  disposizioni  della  Direttiva
2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 concernente  il  regime
fiscale applicabile alle societa' madri  e  figlie  di  Stati  membri
diversi, e sue successive modifiche. 
    4. Con riferimento agli articoli 11 e 12,  sono  fatte  salve  le
disposizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del  3
giugno 2003, concernente il  regime  fiscale  comune  applicabile  ai
pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate  di  Stati
membri diversi, e successive modifiche. 
    5. Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 19, le  remunerazioni
pagate ad una persona fisica in corrispettivo di  servizi  resi  alla
Banca d'Italia  o  alla  Banca  Nazionale  di  Romania,  all'Istituto
italiano per il Commercio Estero (I.C.E.)  oppure  ad  analoghi  enti
romeni, sono incluse nel campo  di  applicazione  delle  disposizioni
relative alle funzioni pubbliche. 
    6. Con  riferimento  all'art.  23,  se,  in  conformita'  di  una
disposizione della Convenzione, i redditi ritratti da un residente di
uno Stato contraente sono esenti da  imposta  in  detto  Stato,  tale
Stato puo', tuttavia, ai sensi della  propria  legislazione  interna,
nel calcolare l'imposta sui  restanti  redditi  di  detto  residente,
tenere in considerazione i redditi esentati. 
    7. Con riferimento all'art. 25, sono fatte salve le  disposizioni
della  Convenzione  90/436/CEE   del   23   luglio   1990,   relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli
utili di imprese associate, e successive modifiche. 
    8.  Allorche',  ai  sensi  delle  disposizioni   della   presente
Convenzione, i redditi sono in tutto o in parte esenti da imposta  in
uno  Stato  contraente  e,  in  base  alla  legislazione  in   vigore
nell'altro Stato contraente, una persona fisica,  in  relazione  allo
stesso  reddito,  e'  assoggettato   ad   imposta   con   riferimento
all'ammontare trasferito o ricevuto in detto altro Stato, e  non  con
riferimento all'ammontare  complessivo,  l'agevolazione  concessa  ai
sensi della presente  Convenzione  nel  primo  Stato  si  applichera'
soltanto alla parte di reddito che viene  trasferita  o  ricevuta  in
detto altro Stato. 
    9. Le disposizioni della presente  Convenzione  non  pregiudicano
l'applicazione da parte degli  Stati  contraenti  della  legislazione
fiscale  nazionale  finalizzata  alla  prevenzione  dell'evasione   e
dell'elusione fiscale. 
    In fede di che i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato il presente Protocollo Aggiuntivo. 
    Fatto a Riga, il 25 aprile 2015 in  duplice  originale,  ciascuno
nelle lingue italiana,  romena  e  inglese,  tutti  i  testi  facenti
egualmente  fede.  In  caso  di  divergenza  sull'interpretazione   o
sull'applicazione prevarra' il testo inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico