Art. 38. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia, come disciplinato dai precedenti CCNL, e' incrementato del 2,28% del monte salari anno 2015, relativo ai consiglieri e dirigenti di prima fascia. 2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 36, comma 4 (Trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di prima fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato. 3. E' confermata, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, la disciplina del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui al presente capo. Sono acquisite al Fondo eventuali risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano stanziamenti o trattamenti economici in favore del personale destinatario del presente articolo, nel rispetto dei vincoli di destinazione recati dalle stesse disposizioni. 4. Le risorse del fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato. Eventuali risorse che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.