ALLEGATI I E II ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI Approvata a Vienna il 15 novembre 1972 Entrata in vigore il 27 giugno 1975 Modificata il - 23 maggio 1978 (con entrata in vigore il 14 luglio 1980) - 24 novembre 1988 (con entrata in vigore il 13 dicembre 1989) - 25 e 26 maggio 1998 (con entrata in vigore 10 marzo 2000) - 15 ottobre 2002 (con entrata in vigore il 10 agosto 2004) - 11 ottobre 2010 (con entrata in vigore il 3 agosto 2011) - 20 aprile 2018 (con entrata in vigore il l° gennaio 2019) +-----------------------------------------------+ | © Convenzione sui metalli preziosi 2019 | | Riproduzione vietata per scopi commerciali. | |La riproduzione per uso interno e' consentita, | | purche' sia citata la fonte. | +-----------------------------------------------+ Testo in inglese e francese Redattore: Segretariato della Convenzione sui metalli preziosi e-mail: info@hallmarkingconvention.org sito web: www.hallmarkingconvention.org ALLEGATO I Definizioni e Requisiti tecnici 1. Definizioni Ai fini della presente Convenzione si applicano le seguenti definizioni: 1.1 Metalli preziosi I metalli preziosi sono il platino, l'oro, il palladio e l'argento. Il platino e' il metallo piu' prezioso, seguito dall'oro, dal palladio e dall'argento. 1.2 Lega di metallo prezioso Una lega di metallo prezioso e' una soluzione solida contenente almeno un metallo prezioso. 1.3 Oggetto in metallo prezioso Un oggetto in metallo prezioso e' un qualsiasi prodotto di gioielleria, oreficeria, argenteria o orologeria o qualsiasi altro oggetto realizzato, in tutto o in parte, utilizzando metalli preziosi o loro leghe. «In parte» significa che un oggetto in metallo prezioso puo' contenere: i. parti non metalliche; ii. parti in metallo comune per motivi tecnici e/o a scopo decorativo (v. il successivo articolo 1.5). 1.4 Oggetto in metallo prezioso misto Un oggetto metallo preziose misto e' un oggetto costituito da due o piu' leghe di metallo prezioso. 1.5 Oggetto multimetallo Un oggetto multimetallo e' composto da parti in metallo prezioso e parti in metallo non prezioso. 1.6 Titolo Il titolo e' il contenuto del metallo prezioso in questione misurato millesimi rispetto al peso della lega. 1.7 Grado di purezza Il grado di purezza e' la quantita' minima di metallo prezioso in questione misurata in millesimi rispetto al peso della lega. 1.8 Rivestimento/placcatura Il rivestimento o la placcatura consiste in uno o piu' strati di un materiale, permesso dal Comitato Permanente, applicato/i sulla totalita' o su parte di un oggetto in metallo prezioso, ad esempio mediante un processo chimico, elettrochimico, meccanico o fisico. 1.9 Metalli comuni I metalli comuni sono tutti metalli tranne il platino, l'oro, il palladio e l'argento. 1.10 Saggio Un saggio e' un'analisi quantitativa di una lega di metallo prezioso mediante un metodo indicato all'articolo 3.2 dell'Allegato II. 1.11 Altre definizioni e ulteriori dettagli Il Comitato Permanente puo' stabilire altre definizioni e ulteriori dettagli. 2. Requisiti tecnici 2.1 Oggetti non disciplinati dalla Convenzione La Convenzione non si applica a: a) oggetti realizzati con leghe non definite dal Comitato Permanente; b) qualsiasi oggetto destinato ad usi medici, odontoiatrici, veterinari, scientifici o tecnici; c) monete aventi corso legale; d) componenti o semilavorati (ad esempio componenti metalliche o rivestimenti di superficie); e) materie prime come barre, lastre, fili e tubi; f) oggetti in metalli comuni rivestiti di metallo prezioso; g) qualsiasi altro prodotto stabilito dal Comitato Permanente. Pertanto, sugli oggetti indicati alle lettere da a) a g) non si puo' apporre il Marchio Comune di Controllo. 2.2 Gradi di purezza ammessi dalla Convenzione Ai sensi dell'Articolo 1, comma 2, della Convenzione, gradi di purezza ammessi dalla Convenzione sono quelli stabiliti dal Comitato Permanente. 2.3 Tolleranza Non e' ammessa alcuna tolleranza negativa rispetto al grado di purezza indicato sull'oggetto. 2.4 Utilizzo della lega per saldature 2.4.1 I principi sono: a) la lega per saldature puo' essere utilizzata esclusivamente a scopi di giunzione; b) il grado di purezza della lega per saldature dove essere lo stesso dell'oggetto; c) se si utilizza una lega per saldature a un grado di purezza inferiore, l'intero oggetto deve essere di un grado di purezza permesso. 2.4.2 Il Comitato Permanente puo' stabilire eccezioni pratiche a questi principi, nonche' disciplinare altri metodi di giunzione. 2.5 Utilizzo di parti in metallo comune e parti non metalliche negli oggetti in metalli preziosi 2.5.1 Negli oggetti in metallo prezioso sono permesse parti in metallo comune e parti non metalliche per il funzionamento meccanico per il quale i metalli preziosi risultano inadatti per resistenza o per durata, fatte salve le seguenti condizioni: a) qualora visibili, le parti in metallo comune e non metalliche devono essere chiaramente distinguibili per colore da quelle in metallo prezioso, b) non devono essere rivestite o trattate per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso, c) non devono essere utilizzate allo scopo di rafforzare, appesantire o riempire, d) ove possibile, le parti in metallo comune devono riportare il marchio «METALLO». 2.5.2 Il Comitato Permanente puo' stabilire ulteriori dettagli o eccezioni sulle parti in metallo comune e sulle parti e sostanze non metalliche. 2.6 Oggetti multimetallo 2.6.1 Negli oggetti in metalli prezioso e' consentito l'utilizzo di parti in metallo comune e di parti non metalliche per fini decorativi, alle seguenti condizioni: a) le parti in metallo comune e non metalliche devono essere chiaramente visibili nella loro estensione; b) devono essere distinguibili per colore dal metallo prezioso (cioe' non devono essere rivestite o trattate per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso); c) le parti in metallo comune devono riportare il marchio «METALLO». 2.6.2 Il Comitato Permanente puo' stabilire ulteriori dettagli o eccezioni. 2.7 Rivestimento di oggetti in metalli preziosi Il Comitato Permanente decide in merito ai rivestimenti consentiti e alle eccezioni per motivi tecnici.