(Allegato I)
 
                           ALLEGATI I E II 
 
            ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA 
                  DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI 
 
               Approvata a Vienna il 15 novembre 1972 
 
                 Entrata in vigore il 27 giugno 1975 
 
                            Modificata il 
 
    - 23 maggio 1978 (con entrata in vigore il 14 luglio 1980) 
    - 24 novembre 1988 (con entrata in vigore il 13 dicembre 1989) 
    - 25 e 26 maggio 1998 (con entrata in vigore 10 marzo 2000) 
    - 15 ottobre 2002 (con entrata in vigore il 10 agosto 2004) 
    - 11 ottobre 2010 (con entrata in vigore il 3 agosto 2011) 
    - 20 aprile 2018 (con entrata in vigore il l° gennaio 2019) 
    

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                     Testo in inglese e francese 
 
    Redattore: Segretariato della Convenzione sui metalli preziosi 
    e-mail: info@hallmarkingconvention.org 
    sito web: www.hallmarkingconvention.org 
 
                             ALLEGATO I 
 
                   Definizioni e Requisiti tecnici 
 
    1. Definizioni 
    Ai fini della  presente  Convenzione  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      1.1 Metalli preziosi 
      I metalli preziosi  sono  il  platino,  l'oro,  il  palladio  e
l'argento. Il platino e' il metallo piu' prezioso, seguito  dall'oro,
dal palladio e dall'argento. 
      1.2 Lega di metallo prezioso 
      Una lega di metallo prezioso e' una soluzione solida contenente
almeno un metallo prezioso. 
      1.3 Oggetto in metallo prezioso 
      Un oggetto in metallo prezioso  e'  un  qualsiasi  prodotto  di
gioielleria, oreficeria, argenteria o orologeria  o  qualsiasi  altro
oggetto realizzato, in tutto o in parte, utilizzando metalli preziosi
o loro leghe. «In parte» significa che un oggetto in metallo prezioso
puo' contenere: 
        i. parti non metalliche; 
        ii. parti in metallo comune per motivi tecnici  e/o  a  scopo
decorativo (v. il successivo articolo 1.5). 
      1.4 Oggetto in metallo prezioso misto 
      Un oggetto metallo preziose misto e' un oggetto  costituito  da
due o piu' leghe di metallo prezioso. 
      1.5 Oggetto multimetallo 
      Un  oggetto  multimetallo  e'  composto  da  parti  in  metallo
prezioso e parti in metallo non prezioso. 
      1.6 Titolo 
      Il titolo e' il contenuto del  metallo  prezioso  in  questione
misurato millesimi rispetto al peso della lega. 
      1.7 Grado di purezza 
      Il grado di purezza e' la quantita' minima di metallo  prezioso
in questione misurata in millesimi rispetto al peso della lega. 
      1.8 Rivestimento/placcatura 
      Il rivestimento o la placcatura consiste in uno o  piu'  strati
di un materiale, permesso dal Comitato Permanente, applicato/i  sulla
totalita' o su parte di un oggetto in metallo  prezioso,  ad  esempio
mediante un processo chimico, elettrochimico, meccanico o fisico. 
      1.9 Metalli comuni 
      I metalli comuni sono tutti metalli tranne il  platino,  l'oro,
il palladio e l'argento. 
      1.10 Saggio 
      Un saggio e' un'analisi quantitativa di  una  lega  di  metallo
prezioso mediante un metodo indicato all'articolo  3.2  dell'Allegato
II. 
      1.11 Altre definizioni e ulteriori dettagli 
      Il Comitato  Permanente  puo'  stabilire  altre  definizioni  e
ulteriori dettagli. 
    2. Requisiti tecnici 
      2.1 Oggetti non disciplinati dalla Convenzione 
      La Convenzione non si applica a: 
        a) oggetti realizzati con leghe  non  definite  dal  Comitato
Permanente; 
        b) qualsiasi oggetto destinato ad usi medici,  odontoiatrici,
veterinari, scientifici o tecnici; 
        c) monete aventi corso legale; 
        d)  componenti  o   semilavorati   (ad   esempio   componenti
metalliche o rivestimenti di superficie); 
        e) materie prime come barre, lastre, fili e tubi; 
        f) oggetti in metalli comuni rivestiti di metallo prezioso; 
        g)  qualsiasi   altro   prodotto   stabilito   dal   Comitato
Permanente. 
      Pertanto, sugli oggetti indicati alle lettere da a) a g) non si
puo' apporre il Marchio Comune di Controllo. 
      2.2 Gradi di purezza ammessi dalla Convenzione 
      Ai sensi dell'Articolo 1, comma 2, della Convenzione, gradi  di
purezza ammessi dalla Convenzione sono quelli stabiliti dal  Comitato
Permanente. 
      2.3 Tolleranza 
      Non e' ammessa alcuna tolleranza negativa rispetto al grado  di
purezza indicato sull'oggetto. 
      2.4 Utilizzo della lega per saldature 
        2.4.1 I principi sono: 
          a)  la  lega   per   saldature   puo'   essere   utilizzata
esclusivamente a scopi di giunzione; 
          b) il grado di purezza della lega per saldature dove essere
lo stesso dell'oggetto; 
          c) se si utilizza una lega per  saldature  a  un  grado  di
purezza inferiore, l'intero  oggetto  deve  essere  di  un  grado  di
purezza permesso. 
        2.4.2  Il  Comitato  Permanente  puo'   stabilire   eccezioni
pratiche a questi principi,  nonche'  disciplinare  altri  metodi  di
giunzione. 
      2.5 Utilizzo di parti in metallo comune e parti non  metalliche
negli oggetti in metalli preziosi 
        2.5.1 Negli oggetti in metallo prezioso sono  permesse  parti
in metallo  comune  e  parti  non  metalliche  per  il  funzionamento
meccanico per il quale i  metalli  preziosi  risultano  inadatti  per
resistenza o per durata, fatte salve le seguenti condizioni: 
          a) qualora visibili, le  parti  in  metallo  comune  e  non
metalliche devono essere  chiaramente  distinguibili  per  colore  da
quelle in metallo prezioso, 
          b) non devono essere rivestite  o  trattate  per  dar  loro
l'apparenza di un metallo prezioso, 
          c) non devono essere utilizzate allo scopo  di  rafforzare,
appesantire o riempire, 
          d)  ove  possibile,  le  parti  in  metallo  comune  devono
riportare il marchio «METALLO». 
        2.5.2  Il  Comitato  Permanente  puo'   stabilire   ulteriori
dettagli o eccezioni sulle parti in metallo comune e  sulle  parti  e
sostanze non metalliche. 
      2.6 Oggetti multimetallo 
        2.6.1  Negli  oggetti  in  metalli  prezioso  e'   consentito
l'utilizzo di parti in metallo comune e di parti non  metalliche  per
fini decorativi, alle seguenti condizioni: 
          a) le parti in  metallo  comune  e  non  metalliche  devono
essere chiaramente visibili nella loro estensione; 
          b) devono  essere  distinguibili  per  colore  dal  metallo
prezioso (cioe' non devono essere rivestite o trattate per  dar  loro
l'apparenza di un metallo prezioso); 
          c) le parti in metallo comune devono riportare  il  marchio
«METALLO». 
        2.6.2  Il  Comitato  Permanente  puo'   stabilire   ulteriori
dettagli o eccezioni. 
      2.7 Rivestimento di oggetti in metalli preziosi 
      Il  Comitato  Permanente  decide  in  merito  ai   rivestimenti
consentiti e alle eccezioni per motivi tecnici.