ALLEGATO II Controllo da parte degli uffici del saggio autorizzati 1. Generalita' 1.1 L'ufficio del saggio autorizzato (in seguito denominato «ufficio del saggio») deve soddisfare le condizioni e i requisiti di cui all'Articolo 5, comma 2, della Convenzione, non solo al momento della notifica al Depositario, ma per tutta la durata del relativo periodo di attivita'. 1.2 L'ufficio del saggio deve valutare se gli oggetti in metallo prezioso che gli vengono presentati per essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo soddisfino i requisiti di cui all'Allegato I alla Convenzione. 1.3 Per esaminare gli oggetti in metalli preziosi, l'ufficio del saggio deve, in linea di massima, essere dotato di un competente laboratorio d'analisi. Il laboratorio, in linea di principio, deve essere in grado di analizzare gli oggetti in metalli preziosi che devono essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo in linea con i metodi di test approvati (v. il seguente Articolo 3.2). Un Ufficio del Saggio puo' subappaltare le analisi. Il Comitato Permanente stabilisce le condizioni per il subappalto delle analisi e, inoltre, redige delle linee guida per i requisiti di valutazione dei laboratori d'analisi. 1.4 Al fine di comprovare la propria competenza, il laboratorio deve essere accreditato ai sensi della norma ISO 17025 o dimostrare un equivalente livello di competenza. 1.5 Un livello di competenza equivalente si raggiunge quando l'ufficio del saggio adotta un sistema di gestione che soddisfi i requisiti principali della norma ISO 17025 e partecipi con esito positivo al programma internazionale di valutazione della competenza nel campo dei metalli preziosi denominato «Round Robin». Il Round Robin e' gestito dal Comitato Permanente o da un altro ente designato dal Comitato Permanente. Il Comitato Permanente deve definire come possa essere raggiunto e verificato un livello di competenza equivalente. Esso redige inoltre delle linee guida sul Round Robin, inclusi il livello di partecipazione e i criteri delle prestazioni. 1.6 Il Comitato Permanente puo' disporre ulteriori indicazioni circa i requisiti previsti dall'Articolo 5, comma 2, della Convenzione, in particolare per quanto attiene l'indipendenza del personale dell'ufficio del saggio. 2. Analisi 2.1 Se l'ufficio del saggio constata che un oggetto e' completo in tutte le sue parti metalliche e soddisfa i requisiti di cui all'Allegato I della presente Convenzione, puo', a richiesta, apporvi il proprio marchio e il Marchio Comune di Controllo. Nei casi in cui venga apposto il Marchio Comune di Controllo, l'ufficio del saggio deve assicurarsi, prima che l'oggetto esca dalla sua competenza, che esso sia correttamente marchiato in ottemperanza alle disposizioni degli articoli che seguono. 2.2 La verifica degli oggetti in metalli preziosi, presentati per l'apposizione del Marchio Comune di Controllo, consiste nelle seguenti due fasi: a) valutazione dell'omogeneita' del lotto, e b) determinazione del titolo della lega (saggio). 2.3 Lo scopo di un saggio e' quello di valutare la conformita' di una lega o di un oggetto in metallo prezioso. 3. Metodi di verifica e metodi di analisi 3.1 L'ufficio del saggio puo' utilizzare qualsiasi metodo di verifica per valutare l'omogeneita' di un lotto secondo quanto definito dal Comitato Permanente. 3.2 L'ufficio del saggio deve utilizzare i metodi di analisi approvati per saggiare gli oggetti in metalli preziosi secondo quanto definito dal Comitato Permanente. 4. Campionamento Il numero di oggetti prelevati da un lotto e il numero di campioni prelevati da tali oggetti per l'analisi e il saggio devono essere in misura sufficiente per poter stabilire l'omogeneita' del lotto ed assicurare che tutte le parti di tutti gli oggetti controllati nel lotto siano al grado di purezza richiesto. Il Comitato Permanente fissa le linee guida per il campionamento. 5. Marcatura 5.1 Principio 5.1.1 Gli oggetti che soddisfano i requisiti fissati dall'Allegato I possono essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo (MMC), come indicato dal comma 5.5, conformemente ai requisiti indicati nel presente Allegato. 5.1.2 Il MCC e' apposto con altri inarchi (alcuni dei quali possono essere abbinati) che, nel loro complesso, forniscono le seguenti informazioni minime su: a) chi ha prodotto (o importato) l'oggetto: questo e' indicato da un marchio di responsabilita' registrato come indicato nel comma 5.4; b) chi ha controllato l'oggetto: questo e' indicato dal marchio dell'ufficio del saggio; c) quale sia il contenuto di metallo prezioso nell'oggetto: questo e' indicato dal marchio del titolo in numeri arabi; e d) di quale metallo prezioso sia fatto l'oggetto: questo e' rappresentato da un marchio, simbolo o forma che indica la natura del metallo prezioso. 5.1.3 Il Comitato Permanente stabilisce quale di questi marchi debba essere apposto sugli oggetti e quali possano essere abbinati. 5.2 Metodi I metodi di marcatura ammessi sono: la punzonatura e il laser. Il Comitato Permanente puo' pronunciarsi su altri metodi di marcatura degli oggetti. 5.3 Visualizzazione Quando possibile, tutti i marchi devono essere apposti nelle immediate vicinanze tra loro. Altri marchi (ad es. il marchio che indica l'anno) che non devono essere confusi con i marchi sopra menzionali sono permessi come marchi supplementari. 5.4 Registro dei marchi di responsabilita' Il marchio di responsabilita' di cui al comma 5.1.2, lett. a), deve essere registrato in un elenco ufficiale dello Stato contraente e/o di uno dei suoi uffici del saggio, che controlla l'oggetto in questione. 5.5 Marchio Comune di Controllo (MCC) 5.5.1 Descrizione 5.5.1.1 Il MCC e' un marchio di conformita' attestante che l'oggetto in metallo prezioso e' stato controllato in conformita' ai requisiti della Convenzione, come indicato dai presenti Allegati e dalla Raccolta di Decisioni Tecniche. Esso consiste nella rappresentazione di una bilancia in rilievo su uno sfondo rigato, all'interno di un contorno geometrico variabile. 5.5.1.2 Il MCC puo' essere abbinato al marchio del titolo e al marchio del metallo prezioso. In questo caso e' circondato da un contorno che indica la natura del metallo prezioso e contiene un numero in numeri arabi, in rilievo, che indica in millesimi il grado di purezza dell'oggetto, come descritto di seguito (Tipo 1). 5.5.1.3 Il MCC puo' essere esclusivamente un marchio di conformita'. In questo caso e' circondato da un contorno ottagonale standardizzato, come descritto di seguito (Tipo 2). Parte di provvedimento in formato grafico 5.5.2 Misure autorizzate Le misure autorizzate del Marchio Comune di Controllo e degli altri marchi obbligatori sono stabilite dal Comitato Permanente. 5.6 Oggetti composti da piu' leghe dello stesso metallo prezioso Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe diverse dello stesso metallo prezioso, il marchio del titolo e il Marchio Comune di Controllo applicati sono quelli del titolo piu' basso presente nell'oggetto. Il Comitato Permanente puo' stabilire delle eccezioni. 5.7 Oggetti composti da parti Nel caso in cui un oggetto sia composto da diverse parti incernierate o facilmente separabili, i marchi suddetti, ove possibile, devono essere apposti sulla parte principale. Ogniqualvolta sia possibile, il MCC deve essere apposto anche sulle parti di minori dimensioni. 5.8 Oggetti in metalli preziosi misti 5.8.1 Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe di metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna lega siano chiaramente visibili, i marchi di cui al comma 5.1.2 devono essere apposti su una lega di metallo prezioso e l'appropriato Marchio Comune di Controllo (Tipo 1) sugli altri. 5.8.2 Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe di metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna lega non siano visibili, i marchi di cui al comma 5.1.2 ed il corrispondente MCC devono essere apposti sul metallo meno prezioso. Il Marchio Comune di Controllo relativo ai metalli piu' preziosi puo' non essere apposto. 5.8.3 Il Comitato Permanente puo' stabilire ulteriori norme e eccezioni giustificate per motivi tecnici. 5.9 Oggetti multimetallo 5.9.1 I marchi di cui al comma 5.1.2 devono essere apposti sulla parte in metallo prezioso di un oggetto multimetallo. Il marchio «METALLO» (o equivalente) deve essere apposto sulla parte metallica, ai sensi del comma 2.6 dell'Allegato I alla Convenzione. 5.9.2 Il Comitato Permanente puo' stabilire ulteriori dettagli o eccezioni.