(Allegato II)
                             ALLEGATO II 
 
       Controllo da parte degli uffici del saggio autorizzati 
 
    1. Generalita' 
      1.1 L'ufficio del saggio  autorizzato  (in  seguito  denominato
«ufficio del saggio») deve soddisfare le condizioni e i requisiti  di
cui all'Articolo 5, comma 2, della Convenzione, non solo  al  momento
della notifica al Depositario, ma per tutta la  durata  del  relativo
periodo di attivita'. 
      1.2 L'ufficio del  saggio  deve  valutare  se  gli  oggetti  in
metallo prezioso che gli vengono presentati per essere marchiati  con
il  Marchio  Comune  di  Controllo  soddisfino  i  requisiti  di  cui
all'Allegato I alla Convenzione. 
      1.3 Per esaminare gli oggetti in  metalli  preziosi,  l'ufficio
del saggio deve, in linea di massima, essere dotato di un  competente
laboratorio d'analisi. Il laboratorio, in linea  di  principio,  deve
essere in grado di analizzare gli oggetti  in  metalli  preziosi  che
devono essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo  in  linea
con i metodi di test approvati (v.  il  seguente  Articolo  3.2).  Un
Ufficio  del  Saggio  puo'  subappaltare  le  analisi.  Il   Comitato
Permanente stabilisce le condizioni per il subappalto  delle  analisi
e, inoltre, redige delle linee guida per i requisiti  di  valutazione
dei laboratori d'analisi. 
      1.4 Al fine di comprovare la propria competenza, il laboratorio
deve essere accreditato ai sensi della norma ISO 17025  o  dimostrare
un equivalente livello di competenza. 
      1.5 Un livello di competenza equivalente  si  raggiunge  quando
l'ufficio del saggio adotta un sistema di  gestione  che  soddisfi  i
requisiti principali della norma ISO  17025  e  partecipi  con  esito
positivo al programma internazionale di valutazione della  competenza
nel campo dei metalli preziosi denominato  «Round  Robin».  Il  Round
Robin e' gestito dal Comitato Permanente o da un altro ente designato
dal Comitato Permanente. Il Comitato Permanente  deve  definire  come
possa  essere  raggiunto  e  verificato  un  livello  di   competenza
equivalente. Esso redige inoltre delle linee guida sul  Round  Robin,
inclusi il livello di partecipazione e i criteri delle prestazioni. 
      1.6 Il Comitato Permanente puo' disporre ulteriori  indicazioni
circa  i  requisiti  previsti  dall'Articolo  5,   comma   2,   della
Convenzione, in particolare per  quanto  attiene  l'indipendenza  del
personale dell'ufficio del saggio. 
    2. Analisi 
      2.1 Se l'ufficio del saggio constata che un oggetto e' completo
in tutte le sue parti  metalliche  e  soddisfa  i  requisiti  di  cui
all'Allegato I della presente Convenzione, puo', a richiesta, apporvi
il proprio marchio e il Marchio Comune di Controllo. Nei casi in  cui
venga apposto il Marchio Comune di Controllo,  l'ufficio  del  saggio
deve assicurarsi, prima che l'oggetto esca dalla sua competenza,  che
esso sia correttamente marchiato in  ottemperanza  alle  disposizioni
degli articoli che seguono. 
      2.2 La verifica degli oggetti in metalli  preziosi,  presentati
per l'apposizione del Marchio Comune  di  Controllo,  consiste  nelle
seguenti due fasi: 
        a) valutazione dell'omogeneita' del lotto, e 
        b) determinazione del titolo della lega (saggio). 
      2.3 Lo scopo di un saggio e' quello di valutare la  conformita'
di una lega o di un oggetto in metallo prezioso. 
    3. Metodi di verifica e metodi di analisi 
      3.1 L'ufficio del saggio puo' utilizzare  qualsiasi  metodo  di
verifica per  valutare  l'omogeneita'  di  un  lotto  secondo  quanto
definito dal Comitato Permanente. 
      3.2 L'ufficio del saggio deve utilizzare i  metodi  di  analisi
approvati per saggiare gli oggetti in metalli preziosi secondo quanto
definito dal Comitato Permanente. 
    4. Campionamento 
    Il numero di oggetti  prelevati  da  un  lotto  e  il  numero  di
campioni prelevati da tali oggetti per l'analisi e il  saggio  devono
essere in misura sufficiente per poter  stabilire  l'omogeneita'  del
lotto  ed  assicurare  che  tutte  le  parti  di  tutti  gli  oggetti
controllati nel  lotto  siano  al  grado  di  purezza  richiesto.  Il
Comitato Permanente fissa le linee guida per il campionamento. 
    5. Marcatura 
      5.1 Principio 
        5.1.1  Gli  oggetti  che  soddisfano  i   requisiti   fissati
dall'Allegato I possono essere marchiati con  il  Marchio  Comune  di
Controllo (MMC),  come  indicato  dal  comma  5.5,  conformemente  ai
requisiti indicati nel presente Allegato. 
        5.1.2 Il MCC e' apposto con altri inarchi (alcuni  dei  quali
possono essere abbinati)  che,  nel  loro  complesso,  forniscono  le
seguenti informazioni minime su: 
          a) chi ha  prodotto  (o  importato)  l'oggetto:  questo  e'
indicato da un marchio di responsabilita'  registrato  come  indicato
nel comma 5.4; 
          b) chi ha controllato l'oggetto:  questo  e'  indicato  dal
marchio dell'ufficio del saggio; 
          c) quale sia il contenuto di metallo prezioso nell'oggetto:
questo e' indicato dal marchio del titolo in numeri arabi; e 
          d) di quale metallo prezioso sia fatto l'oggetto: questo e'
rappresentato da un marchio, simbolo o forma che indica la natura del
metallo prezioso. 
        5.1.3 Il  Comitato  Permanente  stabilisce  quale  di  questi
marchi debba essere apposto sugli  oggetti  e  quali  possano  essere
abbinati. 
      5.2 Metodi 
      I metodi di marcatura ammessi sono: la punzonatura e il  laser.
Il Comitato Permanente puo' pronunciarsi su altri metodi di marcatura
degli oggetti. 
      5.3 Visualizzazione 
      Quando possibile, tutti i marchi devono  essere  apposti  nelle
immediate vicinanze tra loro. Altri marchi  (ad  es.  il marchio  che
indica l'anno) che non devono  essere  confusi  con  i  marchi  sopra
menzionali sono permessi come marchi supplementari. 
      5.4 Registro dei marchi di responsabilita' 
      Il marchio di responsabilita' di cui al comma 5.1.2, lett.  a),
deve essere registrato in un elenco ufficiale dello Stato  contraente
e/o di uno dei suoi uffici del saggio,  che  controlla  l'oggetto  in
questione. 
      5.5 Marchio Comune di Controllo (MCC) 
        5.5.1 Descrizione 
          5.5.1.1 Il MCC e' un marchio di conformita' attestante  che
l'oggetto in metallo prezioso e' stato controllato in conformita'  ai
requisiti della Convenzione, come indicato dai  presenti  Allegati  e
dalla  Raccolta  di   Decisioni   Tecniche.   Esso   consiste   nella
rappresentazione di una bilancia in rilievo  su  uno  sfondo  rigato,
all'interno di un contorno geometrico variabile. 
          5.5.1.2 Il MCC puo' essere abbinato al marchio del titolo e
al marchio del metallo prezioso. In questo caso e' circondato  da  un
contorno che indica la natura del  metallo  prezioso  e  contiene  un
numero in numeri arabi, in rilievo, che indica in millesimi il  grado
di purezza dell'oggetto, come descritto di seguito (Tipo 1). 
          5.5.1.3 Il MCC puo' essere  esclusivamente  un  marchio  di
conformita'. In questo caso e' circondato da un  contorno  ottagonale
standardizzato, come descritto di seguito (Tipo 2). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
        5.5.2 Misure autorizzate 
        Le misure autorizzate del Marchio Comune di Controllo e degli
altri marchi obbligatori sono stabilite dal Comitato Permanente. 
      5.6  Oggetti  composti  da  piu'  leghe  dello  stesso  metallo
prezioso 
      Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe diverse  dello
stesso metallo prezioso, il marchio del titolo e il Marchio Comune di
Controllo applicati  sono  quelli  del  titolo  piu'  basso  presente
nell'oggetto. Il Comitato Permanente puo' stabilire delle eccezioni. 
      5.7 Oggetti composti da parti 
      Nel caso in cui  un  oggetto  sia  composto  da  diverse  parti
incernierate  o  facilmente  separabili,  i  marchi   suddetti,   ove
possibile,   devono   essere   apposti   sulla   parte    principale.
Ogniqualvolta sia possibile, il MCC deve essere apposto  anche  sulle
parti di minori dimensioni. 
      5.8 Oggetti in metalli preziosi misti 
        5.8.1 Nel caso in cui un oggetto sia  composto  da  leghe  di
metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna  lega
siano chiaramente visibili, i marchi di cui  al  comma  5.1.2  devono
essere apposti su  una  lega  di  metallo  prezioso  e  l'appropriato
Marchio Comune di Controllo (Tipo 1) sugli altri. 
        5.8.2 Nel caso in cui un oggetto sia  composto  da  leghe  di
metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna  lega
non  siano  visibili,  i  marchi  di  cui  al  comma  5.1.2   ed   il
corrispondente MCC devono essere apposti sul metallo  meno  prezioso.
Il Marchio Comune di Controllo relativo ai metalli piu' preziosi puo'
non essere apposto. 
        5.8.3 Il Comitato Permanente puo' stabilire ulteriori norme e
eccezioni giustificate per motivi tecnici. 
      5.9 Oggetti multimetallo 
        5.9.1 I marchi di cui al comma 5.1.2  devono  essere  apposti
sulla parte in  metallo  prezioso  di  un  oggetto  multimetallo.  Il
marchio «METALLO» (o equivalente) deve  essere  apposto  sulla  parte
metallica, ai sensi del comma 2.6 dell'Allegato I alla Convenzione. 
        5.9.2  Il  Comitato  Permanente  puo'   stabilire   ulteriori
dettagli o eccezioni.