(Convenzione-art. 11)
  Articolo 11- Principi 
 
  1. Le Parti adotteranno  programmi  sociali  efficaci  e  creeranno
strutture pluridisciplinari atte a  fornire  il  necessario  supporto
alle vittime, i loro parenti prossimi ed a  coloro  ai  quali  queste
sono affidate. 
  2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere per assicurare che quando l'eta' della vittima sia  incerta  e
ci siano ragioni per credere che la vittima sia un bambino, le misure
di protezione e assistenza previste per i bambini siano accordate  in
attesa di verificarne e determinarne l'eta'.