(Convenzione-art. 61)
(( Articolo 61 - Diritto di non-respingimento 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie  per  il  rispetto  del  principio  di  non-respingimento,
conformemente  agli  obblighi   esistenti   derivanti   dal   diritto
internazionale. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che le  vittime  della  violenza  contro  le
donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro  status
o dal loro luogo di residenza, non  possano  in  nessun  caso  essere
espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in  pericolo
o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o  di  pene  o
trattamenti inumani o degradanti. ))