(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
                                  (Art. 11, comma 2, del Regolamento) 
 
CONDIZIONI DI ACCESSO E MODALITA' DI  CONSULTAZIONE  DA  PARTE  DELLE
  IMPRESE DI ASSICURAZIONE, DELLA CONSAP E DELL'UCI 
 
1. Procedura di abilitazione 
    1.1 Richiesta di abilitazione. 
    L'impresa invia all'IVASS, a firma del legale rappresentante o di
altra persona alla quale il  legale  rappresentante  abbia  conferito
procura speciale, la richiesta di abilitazione. 
    Nel caso si tratti di prima istanza a  firma  del  rappresentante
che la sottoscrive, sara' contestualmente inoltrata  anche  copia,  o
stralcio, della relativa procura speciale. 
    Unitamente alla suddetta richiesta, l'impresa provvede ad inviare
per via telematica le informazioni  anagrafiche  relative  ai  propri
dipendenti, alle unita' organizzative in cui gli stessi  operano,  ai
responsabili di queste ultime. 
    La suddetta documentazione va trasmessa dalla  casella  di  posta
elettronica      certificata      dell'impresa      alla      casella
studi.gestionedati@pec.ivass.it. 
    Nei casi in cui l'impresa di assicurazione  intenda  far  ricorso
all'attivita' di comitati antifrode, anche nell'ambito di uno  stesso
Gruppo, e' consentita a detti comitati la consultazione  della  banca
dati sulla base  di  una  delega  operativa  rilasciata  ai  medesimi
dall'impresa istante. 
    1.1.1 La nota a firma del rappresentante dell'impresa 
    Nella nota l'impresa specifica: 
      i  nominativi  dei  soggetti   per   i   quali   e'   richiesta
l'abilitazione; 
      l'attivita' da essi svolta  e  in  connessione  alla  quale  e'
richiesta l'abilitazione; va in particolare indicato se l'accesso  e'
riferito alla fase di liquidazione del sinistro ovvero a quella della
verifica della correttezza  delle  dichiarazioni  precontrattuali  ai
fini del rilascio dell'attestazione di rischio. 
    Nel caso di attivita' esternalizzate l'impresa osserva le  stesse
indicazioni previste per i propri dipendenti. 
    1.1.2   Comunicazione   telematica   delle    informazioni    sui
responsabili 
    Con il supporto informatico messo  a  disposizione  dall'Istituto
per il download e secondo le istruzioni operative  fornite  nel  sito
istituzionale dell'IVASS, l'impresa comunica  le  informazioni  sugli
uffici di appartenenza dei singoli  soggetti  che  intende  abilitare
ovvero sulla societa' affidataria  del  servizio  esternalizzato  cui
fanno capo i soggetti che intende abilitare. 
    In particolare, l'impresa indica la struttura nella quale operano
i soggetti per i quali richiede l'abilitazione, nonche' i rapporti di
dipendenza per i soggetti non responsabili dell'ufficio. 
    Per  ogni  singolo  dipendente  sono  fornite   le   informazioni
anagrafiche e, in particolare, sono indicati la tipologia di  accesso
ad essi riservata e l'indirizzo e-mail cui verra' spedita la password
assegnata dall'IVASS. 
    1.2 Rilascio dell'abilitazione. 
    L'IVASS, entro trenta giorni  lavorativi  dal  ricevimento  della
richiesta: 
      a) in presenza di tutti gli elementi di cui al  paragrafo  1.1,
rilascia le abilitazioni e comunica alla casella di posta elettronica
certificata dell'impresa l'accoglimento dell'istanza, con indicazione
delle user-ID dei soggetti autorizzati all'accesso; inoltre invia con
mail separata a  ciascun  soggetto  abilitato,  attraverso  procedure
idonee a salvaguardare la segretezza del dato, le  relative  password
riservate, personali e incedibili. L'impresa avra' cura di comunicare
a ciascun utente la user-ID assegnata, osservando opportune misure di
riservatezza; 
      b) nel caso in cui vengano riscontrate lacune  od  imperfezioni
di  carattere  formale  nella  documentazione  trasmessa,  invita  ad
apportare le necessarie rettifiche od integrazioni entro un ulteriore
termine di trenta giorni, decorso il  quale,  e  in  assenza  di  una
comunicazione valida, l'abilitazione non viene concessa; 
      c) ove non sussistano i requisiti, non rilascia  l'abilitazione
e lo comunica all'impresa. 
    1.3 Efficacia dell'abilitazione. 
    Una volta ottenute la user-ID e la  password  l'utente  abilitato
puo' attivare  il  primo  collegamento,  all'atto  del  quale  dovra'
modificare la password temporanea assegnatagli. 
    Ciascuna abilitazione e' concessa a tempo indeterminato, ma cessa
di essere efficace quando il  soggetto  titolare  perde  i  requisiti
legittimanti la consultazione. In tal caso, il  soggetto  medesimo  e
l'impresa  che  ha  richiesto  l'abilitazione  sono  tenuti  a  darne
tempestiva comunicazione all'IVASS entro cinque giorni dalla  perdita
dei requisiti, chiedendo di rimuovere  l'abilitazione.  A  tal  fine,
l'impresa trasmette  la  relativa  comunicazione  di  disabilitazione
entro cinque giorni dalla perdita dei requisiti,  secondo  le  citate
istruzioni  operative.  In  caso  di  ritardo   o   omissione   della
comunicazione predetta, l'impresa e' corresponsabile per  l'eventuale
consultazione illegittima della banca dati sinistri. 
    Il mancato utilizzo delle credenziali di accesso  per  oltre  sei
mesi da parte di un soggetto autorizzato comporta la  disabilitazione
automatica dell'accesso da parte del sistema di autenticazione. 
    1.4   Obblighi   e   responsabilita'   di   conservazione   della
documentazione 
    L'impresa raccoglie la documentazione cartacea comprensiva  delle
lettere  di  incarico   sottoscritte   dai   singoli   soggetti   per
accettazione, della certificazione comprovante la consegna all'utente
della user-ID e delle copie dei documenti  di  identificazione.  Tale
documentazione   e'   conservata   presso   la   direzione   generale
dell'impresa e messa a disposizione dell'IVASS su richiesta. 
    L'impresa comunica all'IVASS  eventuali  aggiornamenti  dei  dati
relativi ai soggetti abilitati. 
    L'impresa   e'   responsabile   dei   controlli   interni   sulle
consultazioni alla banca dati effettuate dai  soggetti  dalla  stessa
incaricati e abilitati dall'IVASS. 
    1.5 CONSAP e UCI 
    La procedura di  abilitazione  di  cui  ai  punti  precedenti  si
applica, ove compatibile, anche alla CONSAP e all'UCI. 
2. Modalita' per effettuare la consultazione da parte  delle  imprese
di assicurazione, della consap e dell'UCI 
    La  consultazione  on-line  si  effettua  mediante   collegamento
telematico,  dal  sito  internet  dell'IVASS,  www.ivass.it,  ove  e'
collocato uno specifico link «Banca Dati Sinistri», con le  modalita'
indicate nelle istruzioni operative. 
    Ove l'utente non riesca ad accedere regolarmente al  sito  o  nel
caso non risultasse piu' valida la combinazione delle credenziali  di
accesso, dovra' segnalare il disservizio  alla  propria  impresa  che
valutera' l'eventuale necessita' di ripristino delle credenziali  (1)
 o di modifica della sola password (2) . 

(1) Nel caso di mancato utilizzo  per  oltre  sei  mesi,  il  sistema
    informa che l'utente e' «valido, ma non attivo»  In  questi  casi
    occorre  riavviare  la  procedura  di  abilitazione  di  cui   al
    paragrafo 1. 

(2) Nel caso di smarrimento della password o di immissione errata  di
    user-ID o password, il sistema informa che l'utente ha usato  una
    «combinazione login/password  errata».  In  questi  casi,  se  la
    password non e' piu'  nota  all'utente,  occorre  effettuarne  il
    ripristino secondo le istruzioni operative disponibili  nel  sito
    istituzionale dell'IVASS.