(Accordo-Allegato 3)
                             ALLEGATO 3 
 
Principi relativi alla natura ed alla estensione dell'esame medico da
  effettuarsi conformemente all'art. 7 dell'accordo. 
 
                I. SCOPO E NATURA DELL'ESAME MEDICO. 
 
  L'esame medico ha per scopo di accertare lo stato di salute in 
generale e l'idoneita' fisica del candidato per il mestiere che  deve
esercitare. 
  L'esame medico si effettuera' secondo i principi qui appresso 
stabiliti: 
 
                        II. PRINCIPI GENERALI 
 
  1. Ogni candidato deve sottoporsi: 
    a) ad un esame iniziale (preselezione) effettuato da medici 
italiani; 
    b) ad un esame finale (selezione) effettuato da medici incaricati 
dalla Bundesanslalt. 
  L'intervallo fra i due esami non deve essere superiore a due mesi. 
  2. Qualora il reclutamento si riferisca ad occupazioni che 
richiedano particolari capacita  fisicle  si  stabiliranno  in  tempo
utile e di accordo  fra  gli  esperti  medici  delle  due  parti,  le
direttive speciali, se necessario, tenendo conto delle disposizioni e
regolamenti vigenti nella Repubblica Federale di Germania  per  certi
rami di attivita': 
  3. In ogni caso sono escluse dal reclutamento le persone che siano 
affette da: 
    a) malattie ed imperfezioni che limitino considerevolmente od 
annullino la idoneita' al mestiere che devono esercitare; 
    b) malattie ed imperfezioni che ostacolino considerevolmente la 
convivenza con altre persone; 
    c) malattie che, se anche non limitano considerevolmente la 
idoneita' al mestiere, richiedano continue cure mediche; 
    d) tubercolosi polmonare sotto tutte le sue forme anche 
apparentemente guarite, ad eccezione delle  modiche  alterazioni  del
seno cost-diaframmatico e le piccolo calcificazioni; 
    e) altre malattie infettive o parassitarie contagiose; 
    f) disturbi dell'apparato digestivo suscettibili di un 
aggravamento che, per effetto del cambiamento del regime  alimentare,
determini una diminuzione considerevole della capacita' lavorativa  o
che richieda cure mediche continue; 
    g) altre infermita' suscettibili di essere aggravate da un 
cambiamento delle condizioni climatiche con le  conseguenze  indicate
al punito f); 
    h) diminuzioni considerevoli della funzione degli organi della 
vista e dell'udito; 
    i) carie e paradentosi necessitanti cure mediche o dentatura con 
insufficiente  capacita'  di  masticazione;  sono  ammesse  pero'  le
protesi che assicurino una sufficiente capacita' di masticazione. 
 
                           III. PROCEDURA 
 
  1. Per ogni candidato si deve compilare un questionario medico 
bilingue in due  esemplari  (allegato  2  dell'Accordo)  che  debbono
essere consegnati alla Commissione tedesca. 
  a) Il questionario e' compilato inizialmente, per la preselezione, 
a cura dei servizi medici italiani: 
    la parte II del questionario e' compilata in base ad un 
interrogatorio del medico al candidato e quest'ultimo deve confermare
la correttezza delle sue dichiarazioni sottoscrivendole sullo  stesso
questionario alla presenza dei medico; 
    nella parte III, colonna A del questionario, verranno annotati i 
risultati della preselezione. Il medico incaricato della preselezione
dopo finita la visita  ed  espresso  il  suo  giudizio,  firmera'  il
referto alla fine di colonna 4. 
  b) la parte III, colonna B e, le parti IV e V sono compilate dai 
medici incaricati dalla Bundesanstalt. 
  2. L'esame di preselezione consiste in: 
    a) visita generale, 
    b) esame udito e vista, 
    c) radioscopia del torace, 
    d) esame urina (albumina e glucosio), 
    e) (R. W.) quando sara' ritenuto necessario. 
  3. L'esame di preselezione si conclude con un giudizio circa la 
attitudine fisica del candidato a svolgere il  lavoro  per  il  quale
viene reclutato e si esprime con "IDONEO" o "NON IDONEO". 
  Un candidato puo' essere dichiarato "idoneo" soltanto se il suo, 
stato di salute, sia state sufficientemente  accertato  all'esame  di
preselezione. 
  4. Sino a quando non sara' stabilito diversamente (ai sensi dei 
punti 2 e 3 della parte  II  del  presente  allegato)  l'accertamento
dell'idoneita' sara' uniformato ai criteri generali  cui  si  attiene
per casi  analoghi  il  Ministero,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale. 
  5. 1 candidati trovati non idonei all'esame di preselezione saranno 
esclusi dall'esame finale. 
  6. L'esame finale (selezione) verra' effettuato in Italia dai 
medici incaricati dalla Bundesanstalt. Questo  esame  si  basera'  su
referto della visita medica di preselezione. 
  7. Un esemplare dei questionari medici relativi ai candidati 
rifiutati all'esame finale (selezione) sara' trasmesso - a  richiesta
- all'Ispettorato medico del Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale. 
  8. Le questioni risultanti alla preselezione e dalla selezione 
sanitaria  dei  lavoratori  potranno  essere  esaminate   e   risolte
direttamente fra gli esperti delle due parti. 
  9. Gli organi italiani di emigrazione daranno la loro piena 
collaborazione ai medici incaricati dalla Bundesanstalt per agevolare
lo svolgimento dei rispettivi compiti.