(Patto internazionale-art. 4)
                             Articolo 4 
 
  1.  In  caso  di  pericolo  pubblico   eccezionale,   che   minacci
l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale,  gli
Stati parti del presente  Patto  possono  prendere  misure  le  quali
deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui
la situazione strettamente lo esiga, e purche' tali misure non  siano
incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi  dal
diritto internazionale e non comportino una  discriminazione  fondata
unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso,  sulla  lingua,  sulla
religione o sull'origine sociale. 
  2. La  suddetta  disposizione  non  autorizza  alcuna  deroga  agli
articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18. 
  3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga  del  diritto
di  deroga  deve  informare  immediatamente,  tramite  il  Segretario
generale delle Nazioni Unite, gli  altri  Stati  parti  del  presente
Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato  sia  dei  motivi
che hanno provocato la deroga. Una nuova  comunicazione  deve  essere
fatta, per lo stesso tramite, alla data in  cui  la  deroga  medesima
viene fatta cessare.