(Allegato 7)
                                                           Allegato 7 
 
DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E L'IMMISSIONE
AL CONSUMO DEI VINI A  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE  E  AD  INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA DESIGNATI CON LA MENZIONE TRADIZIONALE "NOVELLO"  O
                           "VINO NOVELLO" 
 
  1. Disposizioni generali - Termini per l'immissione al consumo 
  1.1. Soltanto i vini a denominazione di origine  e  ad  indicazione
geografica  tipica,  per  i  quali  negli  appositi  disciplinari  di
produzione sia stata espressamente prevista la  tipologia  «novello»,
possono utilizzare la stessa  menzione  "novello"  o  "vino  novello"
nella propria designazione e presentazione dalla data  di  immissione
al consumo, a condizione che i prodotti siano confezionati  entro  il
31 dicembre dell'annata relativa alla vendemmia da  cui  derivano  le
uve utilizzate per la loro produzione ed abbiano acquisito  tutte  le
specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste
nei relativi disciplinari di  produzione  nella  rispettiva  zona  di
produzione e/o vinificazione. 
  1.2.  La  data  di  immissione  al   consumo,   qualora   non   sia
espressamente previsto nei disciplinari di produzione di cui al comma
1 un termine successivo, e' fissata alle  ore  0,01  del  30  ottobre
dell'annata di produzione  delle  uve  dalle  quali  i  vini  di  cui
trattasi derivano. 
  2. Norme di elaborazione e caratteristiche specifiche del prodotto 
  2.1. Il periodo di vinificazione non puo' essere inferiore a giorni
dieci dall'inizio della vinificazione stessa. 
  2.2. Le partite dei  vini  "novelli"  devono  essere  ottenute  per
almeno il 40% mediante il processo di fermentazione  con  macerazione
carbonica dell'uva intera. 
  2.3. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo  non
puo' essere inferiore  all'11%  ed  il  limite  massimo  di  zuccheri
riduttori residui non deve superare i 10 grammi per litro. 
  3. Norme di etichettatura, presentazione e commercializzazione 
  3.1. La qualificazione  "novello"  o  "vino  novello"  deve  essere
riportata su tutti  i  documenti  ufficiali  e/o  commerciali  e  nei
registri tenuti dalle ditte che li producono o li commercializzano. 
  3.2.  Per  i  vini  "novelli"  estratti   dagli   stabilimenti   di
confezionamento anteriormente alla data del 30 ottobre dell'annata di
produzione delle uve sui documenti che accompagnano il trasporto deve
essere riportata la dicitura "da non immettere al consumo prima delle
ore 0,01 del 30 ottobre ... (indicare anno) ...". 
  3.3. I vini  «novelli»  nella  loro  designazione  e  presentazione
devono fare riferimento all'annata di produzione delle uve. 
  3.4. E' vietato utilizzare la menzione "novello" o "vino  novello",
nonche' i termini "giovane", "nuovo", o altre  indicazioni  similari,
per vini non aventi diritto all'uso della menzione "novello",  ovvero
non rispondenti alle caratteristiche e condizioni di cui ai paragrafi
1 e 2 del presente allegato.