Allegato 7 DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E L'IMMISSIONE AL CONSUMO DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DESIGNATI CON LA MENZIONE TRADIZIONALE "NOVELLO" O "VINO NOVELLO" 1. Disposizioni generali - Termini per l'immissione al consumo 1.1. Soltanto i vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, per i quali negli appositi disciplinari di produzione sia stata espressamente prevista la tipologia «novello», possono utilizzare la stessa menzione "novello" o "vino novello" nella propria designazione e presentazione dalla data di immissione al consumo, a condizione che i prodotti siano confezionati entro il 31 dicembre dell'annata relativa alla vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la loro produzione ed abbiano acquisito tutte le specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste nei relativi disciplinari di produzione nella rispettiva zona di produzione e/o vinificazione. 1.2. La data di immissione al consumo, qualora non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 un termine successivo, e' fissata alle ore 0,01 del 30 ottobre dell'annata di produzione delle uve dalle quali i vini di cui trattasi derivano. 2. Norme di elaborazione e caratteristiche specifiche del prodotto 2.1. Il periodo di vinificazione non puo' essere inferiore a giorni dieci dall'inizio della vinificazione stessa. 2.2. Le partite dei vini "novelli" devono essere ottenute per almeno il 40% mediante il processo di fermentazione con macerazione carbonica dell'uva intera. 2.3. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo non puo' essere inferiore all'11% ed il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve superare i 10 grammi per litro. 3. Norme di etichettatura, presentazione e commercializzazione 3.1. La qualificazione "novello" o "vino novello" deve essere riportata su tutti i documenti ufficiali e/o commerciali e nei registri tenuti dalle ditte che li producono o li commercializzano. 3.2. Per i vini "novelli" estratti dagli stabilimenti di confezionamento anteriormente alla data del 30 ottobre dell'annata di produzione delle uve sui documenti che accompagnano il trasporto deve essere riportata la dicitura "da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre ... (indicare anno) ...". 3.3. I vini «novelli» nella loro designazione e presentazione devono fare riferimento all'annata di produzione delle uve. 3.4. E' vietato utilizzare la menzione "novello" o "vino novello", nonche' i termini "giovane", "nuovo", o altre indicazioni similari, per vini non aventi diritto all'uso della menzione "novello", ovvero non rispondenti alle caratteristiche e condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato.