ART. 204 (R)
                       (Recupero delle spese)

   1.  Le  spese  ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle
spese,  secondo  il  codice  di procedura penale e l'articolo 69, del
decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231, nonche', nei casi di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni
della parte III del presente testo unico.
   2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si
procede  al  recupero  solo  in  caso di condanna alle spese da parte
della Corte di cassazione.
   3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e
460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese
per  la  custodia  dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento
dei detenuti.
 
          Note all'art. 204:
              -  Per  il  decreto  legislativo  n.  231/2001, v. nota
          all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 69:
              "Art.  69.  (Sentenza  di  condanna).  -  1.  Se l'ente
          risulta     responsabile    dell'illecito    amministrativo
          contestato  il  giudice  applica le sanzioni previste dalla
          legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
              2.  In caso di applicazione delle sanzioni interdittive
          la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture
          oggetto della sanzione.".
              Si   riportano  gli  artt. 445  e  460  del  codice  di
          procedura penale:
              "Art.  445.  (Effetti  dell'applicazione  della pena su
          richiesta).  -  1. La sentenza prevista dall'art. 444 comma
          2,  non  comporta  la condanna al pagamento delle spese del
          procedimento  ne'  l'applicazione  di  pene accessorie e di
          misure  di  sicurezza,  fatta  eccezione della confisca nei
          casi  previsti  dall'art.  240  comma  2 del codice penale.
          Salvo  quanto  previsto  dall'art.  653,  anche  quando  e'
          pronunciata  dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza
          non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve
          diverse  disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a
          una pronuncia di condanna.
              2.  Il  reato e' estinto se nel termine di cinque anni,
          quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni,
          quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato
          non  commette  un  delitto ovvero una contravvenzione della
          stessa  indole.  In  questo  caso  si estingue ogni effetto
          penale,  e  se e' stata applicata una pena pecuniaria o una
          sanzione  sostitutiva,  l'applicazione  non  e' comunque di
          ostacolo  alla  concessione  di  una successiva sospensione
          condizionale della pena.".
              "Art. 460. (Requisiti del decreto di condanna). - 1. Il
          decreto di condanna contiene:
                a) le    generalita'   dell'imputato   o   le   altre
          indicazioni  personali che valgano a identificarlo nonche',
          quando  occorre,  quelle della persona civilmente obbligata
          per la pena pecuniaria;
                b) l'enunciazione  del  fatto,  delle  circostanze  e
          delle disposizioni di legge violate;
                c) la  concisa  esposizione  dei motivi di fatto e di
          diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni
          dell'eventuale  diminuzione  della  pena  al  di  sotto del
          minimo edittale;
                d) il dispositivo;
                e) l'avviso  che  l'imputato  e la persona civilmente
          obbligata   per   la   pena   pecuniaria  possono  proporre
          opposizione  entro  quindici giorni dalla notificazione del
          decreto   e   che   l'imputato   puo'   chiedere   mediante
          l'opposizione  il  giudizio  immediato  ovvero  il giudizio
          abbreviato  o  l'applicazione  della pena a norma dell'art.
          444;
                f) l'avvertimento   all'imputato   e   alla   persona
          civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di
          mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
                g) l'avviso  che  l'imputato  e la persona civilmente
          obbligata  per  la  pena  pecuniaria  hanno  la facolta' di
          nominare un difensore;
                h) la   data   e  la  sottoscrizione  del  giudice  e
          dell'ausiliario che lo assiste.
              2.  Con  il  decreto  di condanna il giudice applica la
          pena   nella   misura   richiesta  dal  pubblico  ministero
          indicando  l'entita'  dell'eventuale diminuzione della pena
          stessa  al di sotto del minimo edittale ordina la confisca,
          nei  casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice
          penale,  o  la restituzione delle cose sequestrate; concede
          la  sospensione  condizionale della pena. Nei casi previsti
          dagli  articoli  196  e  197  del  codice  penale, dichiara
          altresi'   la   responsabilita'  della  persona  civilmente
          obbligata per la pena pecuniaria.
              3.   Copia   del  decreto  e'  comunicata  al  pubblico
          ministero  ed  e' notificata con il precetto al condannato,
          al   difensore   d'ufficio   o   al  difensore  di  fiducia
          eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata
          per la pena pecuniaria.
              4.  Se  non  e' possibile eseguire la notificazione per
          irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto
          penale  di  condanna  e  restituisce  gli  atti al pubblico
          ministero.
              5.  Il  decreto  penale  di  condanna  non  comporta la
          condanna  al  pagamento  delle  spese del procedimento, ne'
          l'applicazione   di  pene  accessorie.  Anche  se  divenuto
          esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
          o  amministrativo.  Il  reato  e' estinto se nel termine di
          cinque  anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero
          di    due    anni,   quando   il   decreto   concerne   una
          contravvenzione,  l'imputato non commette un delitto ovvero
          una  contravvenzione della stessa indole. In questo caso si
          estingue  ogni effetto penale e la condanna non e' comunque
          di  ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
          condizionale della pena.".