ART. 205 (L)
                (Recupero per intero e forfettizzato)

  1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per
intero,  ad  eccezione  dei  diritti  e delle indennita' di trasferta
spettanti  all'ufficiale  giudiziario e delle spese di spedizione per
la  notificazione  degli  atti  a  richiesta  dell'ufficio,  che sono
recuperati  nella  misura  fissa  stabilita  con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della
giustizia,  ai  sensi  dell'articolo  17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
  2.  Il  decreto determina la misura del recupero con riferimento al
numero  degli  atti  e delle attivita' mediamente compiute in ciascun
processo  e  stabilisce  la quota spettante per diritti all'ufficiale
giudiziario.
 
          Nota all'art. 205:
              - Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge

          n. 400/1988 si veda nota all'art. 50.