ART. 206 (R)
(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia
                             cautelare)

   1.  Le  spese  di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi
previsti  dal  codice  di  procedura penale, dei detenuti in stato di
custodia  cautelare  sono  recuperate  secondo  le regole comuni alle
altre  spese,  in  mancanza di remunerazione o per la parte residuata
dal prelievo sulla remunerazione.