Art. 121 
             Disciplina delle partecipazioni reciproche 
 
  1. Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  2359-bis  del  codice
civile, in caso  di  partecipazioni  reciproche  eccedenti  i  limiti
indicati nell'articolo 120, commi 2 e 3, la societa' che ha  superato
il limite successivamente non puo'  esercitare  il  diritto  di  voto
inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro  dodici
mesi dalla data in cui ha superato il  limite.  In  caso  di  mancata
alienazione entro il termine previsto la sospensione del  diritto  di
voto di  estende  all'intera  partecipazione.  Se  non  e'  possibile
accertare  quale  delle  due   societa'   ha   superato   il   limite
successivamente, la sospensione del diritto di voto  e  l'obbligo  di
alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo. 
  2. Il limite del due per cento richiamato nel comma 1 e' elevato al
cinque per cento a condizione che il superamento del due per cento da
parte di entrambe le societa' abbia luogo a  seguito  di  un  accordo
preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria  delle  societa'
interessate. 
  3. Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al  due  per
cento del capitale in una societa' con azioni quotate,  questa  o  il
soggetto che la controlla non possono  acquisire  una  partecipazione
superiore  a  tale  limite  in  una  societa'  con   azioni   quotate
controllata dal primo. In caso di inosservanza, il  diritto  di  voto
inerente alle azioni eccedenti il limite indicato e' sospeso. Se  non
e' possibile accertare quale dei due soggetti ha superato  il  limite
successivamente, la sospensione del diritto  di  voto  si  applica  a
entrambi, salvo loro diverso accordo. 
  4. Per il calcolo  delle  partecipazioni  si  applicano  i  criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b). 
  5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti  ivi  indicati
sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto diretta  a
conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie. 
  6. In caso di  inosservanza  dei  divieti  di  esercizio  del  voto
previsti dai commi  1  e  3,  si  applica  l'articolo  14,  comma  5.
L'impugnazione puo' essere  proposta  anche  dalla  CONSOB  entro  il
termine indicato nell'articolo 14, comma 6.