Art. 122 
                          Patti parasociali 
 
  1. I patti,  in  qualunque  forma  stipulati,  aventi  per  oggetto
l'esercizio del diritto di voto nelle societa' con azioni  quotate  e
nelle societa' che le controllano sono: 
    a) comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione;
    b) pubblicati per estratto sulla stampa  quotidiana  entro  dieci
    giorni dalla stipulazione; 
    c) depositati presso il registro delle imprese del luogo  ove  la
societa' ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione. 
  2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e i  contenuti
della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione. 
  3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal  comma  1  i
patti sono nulli. 
  4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non
sono stati adempiuti gli obblighi  previsti  dal  comma  1  non  puo'
essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14,
comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro
il termine indicato nell'articolo 14. comma 6. 
  5. Il presente articolo si applica anche  ai  patti,  in  qualunque
forma stipulati: 
    a) che istituiscono  obblighi  di  preventiva  consultazione  per
l'esercizio del diritto di voto nelle societa' con azioni  quotate  e
nelle societa' che le controllano; 
    b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di
strumenti finanziari che  attribuiscono  diritti  di  acquisto  o  di
sottoscrizione delle stesse; 
    c) che  prevedono  l'acquisto  delle  azioni  o  degli  strumenti
finanziari previsti dalla lettera b); 
    d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio  anche  congiunto
di un'influenza dominante su tali societa'.